Corte di Cassazione (21293/2024) – Risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing traslativo e successivo fallimento dell'utilizzatore: considerazioni in tema di clausola penale e credito risarcitorio.

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Data di riferimento: 
30/07/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 luglio 2024, n. 21293 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Luigi Abete.

Risoluzione di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore – Successivo fallimento dell'utilizzatore – Concedente – Clausola penale che preveda a suo favore un credito risarcitorio – Riconoscimento - Necessaria proposizione di apposita domanda di insinuazione - Oneri di allegazione e prova - Presupposto che consente al giudice di ridurne l'ammontare.

In tema di leasing traslativo, nel caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c. (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32101/CrisiImpresa?Leasing-traslativo%2C-risoluzione-del-contratto-per-inadempimento-dell%27utilizzatore-e-fallimento

[nello stesso senso ed in tema di irretroattività della L . 127/2017 che ai commi 136-138 ha tipizzato il contratto di leasing e reso ingiustificata la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061 https://www.unijuris.it/node/5465, in tema di applicabilità in tal caso, con riferimento all'ipotesi di risoluzione del leasing per inadempimento dell'utilizzatore, del disposto dell'art. 1526, secondo comma, c.c. che prevede il potere del giudice, anche d'ufficio di ridurre le condizioni della penale che preveda il diritto del concedente, nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), di trattenere a titolo di indennità tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2022, n. 10249https://www.unijuris.it/node/6233].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: