Corte di Cassazione (26248/2024) - Il decreto liquidità non ha esonerato le banche, anche nel contesto dell'emergenza Covid, dalle verifiche previste dall'art. 5 TUB, prodromiche all’erogazione di finanziamenti pur se garantiti dal Fondo PMI.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 ottobre 2024, n. 26248 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Paola Vella.
Finanziamenti garantiti dal Fondo per le PMI - Principi di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito - Applicabilità necessaria anche nel conteso dell'emergenza Covid – Irrilevanza dell'essere stati erogati in forza del D.L. n. 83/2000.
I principi di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito, sottesi all’art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., devono essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro) erogati nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23 del 2020 (cd. “decreto liquidità”), pur se la banca finanziatrice dell’impresa è integralmente garantita dal Fondo centrale di garanzia PMI istituito con la L. n. 662 del 1996, gestito da Mediocredito Centrale (Affermando il principio la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva fatto automaticamente conseguire dalla mancata applicazione di detti principi un concorso della banca nel reato di bancarotta semplice e, quindi, la nullità del contratto di mutuo). (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-8-ottobre-2024-n-26248-pres-terrusi-est-vella
http://www.fallimentiesocieta.it/node/2448
[in tema di abusiva illecita, immorale e truffaldina concessione di credito a società, poi fallita per l'aggravarsi della sua già sussistente situazione di dissesto, e di conseguente legittimazione del curatore fallimentare, a fronte della dimostrazione del sussistere di particolari condotte delittuose, ad azionare nei confronti del soggetto finanziatore la responsabilità correlata al danno patrimoniale sofferto dalla società finanziata, o ad applicare la “soluti retentio” nei confronti , dello stesso, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 ottobre 2023, n. 29840 https://www.unijuris.it/node/7403; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2024, n. 4376 https://www.unijuris.it/node/7682 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16706 https://www.unijuris.it/node/5294].