Tribunale di Milano - Concordato preventivo in continuità: presupposti perché risulti inaccoglibile l'opposizione di un creditore come proposta in ragione dell'asserita erronea indicazione del valore di liquidazione.
Tribunale di Milano, Sez. II civ. e crisi d'impresa, 23 settembre 2024 (data del deposito del provvedimento) - Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Francesco Pipicelli.
Concordato preventivo in continuità – Valore di liquidazione – Opposizione di un creditore fondata sulla sua erronea indicazione – Presupposto perché non risulti accoglibile – Assenza di un pregiudizio nei di lui confronti.
Non può trovare accoglimento l’opposizione di un creditore alla omologazione del concordato preventivo in continuità sotto il profilo della erronea indicazione del valore di liquidazione nel caso in cui risulti, con riguardo alle specifiche censure dallo stesso sollevate, viceversa corretto, ma, si deve ritenere, altresì quando non potrebbe sostanziarsi in un pregiudizio per quel creditore dal momento che ogni eventuale ulteriore attivo non incluso in quel valore risulterebbe in uno scenario liquidatorio interamente destinato al soddisfacimento di altro creditore [nello specifico del creditore erariale come interessato ad una proposta di transazione fiscale dallo stesso accolta, la cui pretesa, pertanto, in caso di definitiva omologazione di quel concordato, verrebbe soddisfatta, non nella maggior misura antecedentemente richiesta, ma nella percentuale come cristallizzata prevista dal piano]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)