Tribunale di Livorno – Liquidazione giudiziale: in caso di iniziativa del P.M. non è necessaria la sua presenza all’udienza prefallimentare. Valore confessorio delle dichiarazioni del debitore rese in sede di concordato semplificato.
Tribunale di Livorno, 14 ottobre 2024 – Presidente relatore dott. Gianmarco Marinai
Liquidazione giudiziale – Iniziativa del P.M. – Rituale notifica all’imprenditore – Non necessità che il P.M. presenzi.
Liquidazione giudiziale – Prova insolvenza – Valore confessorio dichiarazioni rese nell’ambito del concordato semplificato
In tema di liquidazione giudiziale, qualora l’iniziativa sia stata promossa dal P.M., la sua partecipazione all’udienza prefallimentare non è necessaria affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito, essendo sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’imprenditore. In tal caso, la mancata partecipazione della parte pubblica all’udienza è irrilevante, non potendo trarsi da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all’istanza presentata. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale, la prova dello stato di insolvenza può ritenersi raggiunta anche basandosi sulle dichiarazioni del debitore, effettuate nel corso della procedura di concordato semplificato, cui deve attribuirsi valore confessorio. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[Cfr in questa rivista, in merito alla prima massima: Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 13 settembre 2022 (data della pronuncia) in https://www.unijuris.it/node/6514, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 gennaio 2019 n. 643 https://www.unijuris.it/node/4546, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017 n.12537 https://www.unijuris.it/node/3447]