Corte di Cassazione (23462/2024) – Domanda di risoluzione di un contratto o dichiarazione della volontà di avvalersi di una clausola risolutiva, risalenti a prima del fallimento di una delle parti: effetti che ne conseguono nei confronti del curatore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 settembre 2024, n. 23462 – Pres.Francesco Terrusi, Rel. Luigi Abete.
Fallimento di contraente inadempiente – Esperibilità successiva di un'azione di risoluzione – Inammissibilità – Proseguibilità nei confronti del curatore se proposta anteriormente – Possibilità per la parte “in bonis” di avvalesi di una clausola risolutiva espressa – Necessità che la dichiarazione di volontà risalga a prima del fallimento della controparte.
Il fallimento del contraente inadempiente preclude alla controparte l'esperibilità dell'azione di risoluzione del contratto, i cui effetti restitutori e risarcitori sarebbero lesivi della "par condicio creditorum", ma non la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda di risoluzione intentata dal contraente "in bonis" prima della dichiarazione del fallimento della controparte, come pure nel caso in cui la parte non inadempiente abbia dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contrattualmente pattuita prima dell'apertura del concorso. (Massima Ufficiale)