Tribunale di Genova – Concordato semplificato: vaglio del tribunale dei requisiti soggettivo e oggettivo e funzione liquidatoria della procedura.

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Data di riferimento: 
01/08/2024

Tribunale di Genova, 01 agosto 2024 (data di decisione) – Presidente dott. Roberto Braccialini, Consigliere relatore dott.ssa Cristina Tabacchi

Concordato semplificato – Vaglio della domanda – Requisiti soggettivo e oggettivo.

Concordato semplificato – Soluzione alternativa e residuale – Funzione liquidatoria.

In tema di concordato semplificato, pur in assenza di una vera e propria fase di ammissione, è indubbio che il tribunale, nel vagliare la domanda, prima di dare ingresso all’istruttoria propedeutica alla sua omologazione, debba procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alla procedura e, dunque, della ammissibilità della domanda. A tale scopo, non potrà mancare una valutazione di conformità della proposta concordataria presentata alla fattispecie astratta disegnata dall’art. 25 sexies CCII: pertanto, il piano deve essere strutturalmente liquidatorio. In merito agli ulteriori requisiti necessari, quanto al presupposto soggettivo, potrà accedere al concordato semplificato ogni imprenditore in quanto tale senza particolari qualificazioni e senza che ci si debba occupare di dimensioni dell’organizzazione e di natura dell’attività svolta. In ordine al parametro oggettivo, il tribunale dovrà vagliare i seguenti requisiti: a) che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l’utilizzo abusivo della procedura; b) che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, attesa l’assenza della votazione dei creditori; c) che la proposta sia idonea ad assicurare ai creditori almeno la medesima convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, attribuendo un’utilità a ciascun creditore. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala che la normativa in materia ha subito delle modifiche con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) che però non si ritengono di rilievo nel caso di specie.]

Il concordato semplificato è individuato dall’art. 23, II° CCII quale soluzione extra concorsuale del dissesto, alternativa e residuale in caso di esito negativo della composizione negoziata, ovvero di mancato raggiungimento dell’accordo con i creditori e di impossibilità di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario, agevolato o ad efficacia estesa. Il legislatore ha, quindi, previsto, per il debitore che non ha trovato un accordo con i creditori e che non potrà più ipotizzare una continuazione dell’attività d’impresa, la possibilità di liquidare il proprio patrimonio anche unitariamente e anche con offerta precostituita ex art. 19 CCII ma in funzione squisitamente liquidatoria. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32164/Crisiimpresa?Concordato-semplificato%3A-il-tribunale-di-Genova-illustra-le-verifiche-da-condurre-nella-fase-di-apertura

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-1-agosto-2024-pres-braccialini-est-tabacchi#ricerca=genova

[Cfr in questa rivista, in merito alla prima massima: Tribunale Torino, 4 gennaio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7616, Tribunale Trieste, 14 dicembre 2023, Pres. Picciotto, Est. Venier in https://www.unijuris.it/node/7535 ]

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza