Tribunale di Firenze - Concordato preventivo con cessione dei beni: necessaria nomina in sede di omologazione di un liquidatore anche in caso di già avvenuta realizzazione della maggior parte dell'attivo.

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Data di riferimento: 
10/07/2024

Tribunale di Firenze, Sez. V., 10 luglio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli, Giud. Rosa Selvarolo e Cristian Soscia.

Concordato preventivo con cessione dei beni – Omologazione – Già avvenuta realizzazione della maggior parte dell'attivo – Tribunale - Necessaria nomina ciò nonostante di un liquidatore – Fondamento.

Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo con cessione dei beni, anche laddove l'attività di liquidazione ancora da compiere risulti modesta essendo già stata realizzata la maggior parte dell’attivo sociale e versata, come da previsione della stessa, gran parte della finanza esterna, la nomina di un liquidatore, in sede di omologazione, si deve ritenere che sia pur sempre necessaria stante che l'art. 114 C.C.I. non prevede più la clausola per cui il concordato possa disporre diversamente, contenuta invece nel previgente art. 182 L. fall., avendo il liquidatore il compito non solo di liquidare i beni sociali, ma anche quello di esercitare o proseguire ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, l’azione sociale di responsabilità, fatta salva la legittimazione di ciascun creditore sociale ad esercitare o proseguire l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2394 c.c. e dovendo poi. in particolare, provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, e, precisamente dovendo egli formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale, da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato. Si osserva che nel concordato con cessione dei beni ai creditori, a differenza di quello in continuità aziendale, il debitore perde la possibilità di gestire e disporre dei beni ceduti in favore di un terzo soggetto, nominato dal tribunale, che opera nell’interesse dei creditori e sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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