Tribunale di Rimini – Concordato minore: inammissibile la proposta di concordato fondata sul solo apporto di finanza esterna.

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Data di riferimento: 
07/07/2024

Tribunale di Rimini, 07 luglio 2024 (data di decisione) – G.D. dott.ssa Silvia Rossi

Concordato minore – Assenza beni debitore – Proposta fondata su sola finanza esterna - Inammissibilità.

Concordato minore - Assenza beni debitore – Proposta fondata su sola finanza esterna – Aumento apprezzabile rispetto all’alternativa liquidatoria – Liquidazione controllata in assenza di beni Inammissibilità.

Concordato minore - Assenza beni debitore – Proposta fondata su sola finanza esterna – Abuso strumento concorsuale - Inammissibilità.

La domanda di accesso al concordato minore fondata sulla messa a disposizione di sola finanza esterna è inammissibile: l’espressione utilizzata dal legislatore nella previsione di cui all’art. 74, II° CCII (“aumentino”) non lascia margini di interpretazione circa la sua portata semantica, indicando essa un incremento delle risorse esterne, non certo una presenza in via esclusiva. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnalano le modifiche normative introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) che si ritiene confermino l’interpretazione del Tribunale di Rimini: art. 74, II°: “2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.”]

Per essere ammissibile, il concordato minore liquidatorio non può semplicemente aumentare in maniera apprezzabile le risorse di una ipotetica alternativa liquidatoria non negoziale, bensì deve essere più consistente, in termini di beni a disposizione dei creditori, della concreta alternativa liquidatoria vagliabile dal giudice, ossia della concreta alternativa liquidatoria essa stessa ammissibile. Il confronto in termini di “apprezzabilità dell’incremento” deve, quindi, svolgersi fra due strumenti concorsuali ugualmente ammissibili: non si ritiene tale una liquidazione controllata senza beni del debitore. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnalano le modifiche normative introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter) che si ritiene confermino l’interpretazione del Tribunale di Rimini: art. 268, III° CCII:3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC la richiesta di cui al primo periodo e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.”]

La presentazione di un concordato minore con sola finanza esterna configura un abuso dello strumento concorsuale: altro non si fa che piegare la soluzione negoziale ad uno schema che – in contrasto con la sua causa concreta e con la logica di sistema- consente al debitore sia di raggirare la regola distributiva di cui all’art. 2741 c.c. sia il giudizio di meritevolezza. In assenza di risorse interne, il debitore, impossibilitato a presentare una liquidazione controllata senza beni, ha come strumento di esdebitazione la previsione di cui all’art. 283 CCII. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32218/CrisiImpresa?Inammissibile-il-concordato-minore-con-sola-finanza-esterna

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza