Tribunale di Brescia - Composizione negoziata e formulazione da parte del ricorrente di un'istanza volta ad essere autorizzato dal tribunale a cedere la sua azienda o uno o più rami ad un soggetto già individuato.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. fallimentare - procedure concorsuali, esecuzioni, 07 novembre 2024 – Giudice Angelina Augusta Baldissera.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Ricorrente - Cessione dell’azienda a soggetto già individuato – Istanza volta ad essere autorizzato ad addivenirvi - Competitività nella scelta dell’acquirente – Presupposto necessario.
In sede di composizione negoziata il ricorrente può, ai sensi dell'art. 22, primo comma, C.C.I., in particolare della previsione di cui alla lettera d), richiedere di essere autorizzato dal tribunale a trasferire ad un soggetto già individuato in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, c.c.; in tal caso però detto articolo prevede come necessario lo svolgimento, seppure anche in modo deformalizzato, previo svolgimento di procedure di pubblicità, di una procedura competitiva in modo da liberare il campo dal timore di scelte compiute in danno dei creditori. [Nello specifico il Tribunale, costituendo tale presupposto, come affermato dalla giurisprudenza di merito sin dalle prime applicazioni di detto articolo, un requisito autonomamente richiesto dalla norma, ulteriore rispetto alla funzionalità e coerenza della cessione di azienda in rapporto al piano di risanamento, ha, non essendo stato rispettato quel principio per espressa ammissione, né dall'imprenditore né dall'esperto, rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto irrilevante che l'esperto nell'esprimere il suo necessario parere avesse sottolineato che all’esito della cessione sarebbero risultati pagati al 100% tutti i creditori, prevedendo il piano solo delle dilazioni di pagamento dopo l’omologazione del proponendo accordo di ristrutturazione dei debiti, ed altresì affermato, senza tuttavia aver sondato il mercato, che nessun altro imprenditore sarebbe in grado di formulare un'offerta altrettanto vantaggiosa. Lo stesso Tribunale ha tuttavia precisato che sarebbe rimasta ferma la facoltà per il ricorrente di riproporre l’istanza ex art. 22 C.C.I. corredata però, questa volta, da una attendibile stima dei rami di azienda da cedere (alla quale parametrare le varie offerte) e dalla prova di aver svolto procedure di pubblicità, di raccolta di manifestazioni di interesse, e, in caso positivo, di “gare” provvisorie espletate nell’ambito della composizione negoziata a cura dell’esperto, da sottoporre alla sua verifica]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
NOTA REDAZIONALE:
Si sottolinea al riguardo che il D. Lgs. 136/2024 (Correttivo ter) ha, con riferimento alle varie ipotesi previste dall'art. 22, comma 1; C.C.I., introdotto due nuovi commi, il comma 1 bis e il comma 1 ter - questo secondo relativamente alla diversa richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili come da previsione di cui alla modificata lettera a) - e che il comma 1 bis, anche con riferimento, si ritiene, all'ipotesi di cui alla lettera d) interessata a caso di specie, così prevede: “L’attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell’esperto”].