Tribunale di Torino - L'apertura della liquidazione controllata nei confronti del socio di una società di persone ne comporta l'esclusione onde il liquidatore è legittimato ad acquisire all'attivo il valore della quota da lui posseduta.

Tribunale di Torino, Sez. VI civ., 03 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Astuni, Rel. Carlotta Pittaluga, Giud. Maurizia Giusta.
Domanda di accesso alla liquidazione controllata – Proposizione da parte del debitore in proprio – Relazione dell'OCC – Avvenuto riscontro dell'essere il debitore socio di una S.n.c. inattiva - Valore che risulti pertanto non valorizzato - Scioglimento del vincolo sociale determinato dall’apertura di quella procedura _ Conseguente diritto alla liquidazione della quota – Liquidatore – Dovere di monitorale la situazione al fine di acquisire all'attivo il corrispondente valore.
Laddove, con riferimento a una domanda di accesso alla liquidazione controllata proposta in proprio da un debitore sovraindebitato, dalla relazione dell'OCC, che ai sensi dell'art. 269, comma 2, C.C.I. deve essere allegata, emerga che l'attivo è costituito anche dalla quota da quello posseduta in qualità di socio di una società in nome collettivo che risulti inattiva e non risulti pertanto valorizzata, il liquidatore come nominato in sede di apertura, stante che la stessa comporta, ex art. 2282 c.c., l'esclusione di diritto del socio dalla società di persone e, ai sensi dell'art. 2289 c.c. il diritto di questi alla liquidazione, a carico della società e degli altri soci, della quota nel termine di sei mesi dal momento in cui la causa di scioglimento si è verificata, dovrà monitorare le vicende di quella società al fine di acquisirne l'eventuale valore di detta quota all'attivo della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)