Tribunale di Brindisi – La tutela prevista dagli artt. 54 e 55 C.C.I. ha carattere precario e temporale onde è consentito accedere a quella prevista dall'art. 700 c.p.c. al fine di conseguire un accertamento del bene della vita anelato.

Tribunale di Brindisi, Sez. Civile, 02 ottobre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Marzo, Rel. Antonio Ivan Natali, Giud. Roberta Marra.
Tutela interinale accordata ai sensi degli artt. 54 e 54 C.C.I.- Natura precaria e temporanea dotata del carattere della funzionalità ma non dell'esclusività - Possibile ricorso a quella d'urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c. - Finalità di conseguire il bene della vita anelato.
'Stante la precarieta’ e temporaneità della tutela accordata dagli artt. 54 e 55 C.C.I. come consistente nel riconoscimento di misure protettive e cautelari, si deve ritenere che la stessa non possa sostituire l'ordinaria tutela cautelare atipica d’urgenza prevista dall'art. 700 c.p.c., seppur richiedente per risultare ammissibile l'osservanza del requisito della residualità, ciò in quanto le misure previste dal Codice della Crisi, avendo una finalità endoconcorsuale (ovvero quella, immediata, di preservare il buon esito dello strumento di regolazione o della composizione negoziata della crisi, nonché quella, mediata e ultima, del risanamento dell’impresa) e non delineando le stesse una competenza ex art. 27 C.C.I. in capo al tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese di carattere, oltre che funzionale, anche esclusiva, non preludono ne’ consentono l’introduzione di un giudizio di merito, volto all’eventuale stabilizzazione della tutela come riconosciuta in via interinale, cosi che sussiste l’interesse ad adire il Tribunale ordinario, al fine di conseguire un accertamento del bene della vita anelato, a seguito di un giudizio di merito a cognizione piena e dotato, una volta divenuto definitivo, dell’efficacia di giudicato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [Nel caso specifico si trattava della richiesta di una misura cautelare atipica sub specie dell’inibizione, rivolta ad una compagnia assicurativa, dell’escussione di una garanzia].
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