Tribunale di Brindisi – Rimessione alla Cassazione di alcune questioni pregiudiziali attinenti alla natura giuridica delle misure protettive ed alla possibilità di beneficiare di una misura cautelare in particolari ipotesi.

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Data di riferimento: 
03/12/2024

Tribunale di Brindisi, 03 dicembre 2024 (data di decisione) – G.D. dott. Antonio Ivan Natali

Misure protettive – Natura giuridica – Contrasto giurisprudenziale e dottrinale – Questioni pregiudiziali di carattere interpretativo - Rimessione alla Corte di Cassazione.

In tema di inquadramento della natura giuridica delle misure protettive (tipiche ed atipiche), esiste una vasta congerie di opinioni che vanno dall’ascrizione delle due tipologie al medesimo catalogo rimediale, ovvero quelle delle misure cautelari, con l’individuazione di criteri selettivi e differenziazione contingenti e residuali come quello finalistico, contenutistico, temporale e/o della direzione soggettiva degli effetti richiesti e prodotti, a quella che muove dalla differenziazione, in termini ontologici, delle due forme rimediali e che perviene ad escludere le misure protettive dall’alveo dello strumentario cautelare. In ragione di tale stato di incertezza, s’impone la necessità di un intervento chiarificatore della Suprema Corte al fine di chiarire quale natura giuridica abbiano le misure protettive (tipiche ed atipiche) e, in particolare, se le stesse siano scrivibili o meno al genus delle misure cautelari atipiche ex art. 700 c.p.c.. ll Tribunale di Brindisi, così provvedendo, ex art. 363 bis c.p.c., rimette alla Suprema Corte le seguenti questioni pregiudiziali di carattere interpretativo, perché la stessa voglia chiarire, ove le ritenga ammissibili:

"1. Quale natura giuridica abbiano le misure protettive (tipiche e tipiche) e, in particolare, se le stesse: a) siano ascrivibili, in alternativa, al genus delle misure cautelari atipiche ex art. 700 c.p.c., o siano, comunque, accomunabili alla species delle misure d’urgenza endoconcorsuali, connotate dalla c.d. strumentalità attenuta, con conseguente necessità di accertare in relazione ad esse il duplice requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora; b) abbiano natura non cautelare, con conseguente esenzione dal suddetto vaglio;

2. In ogni caso, quali debbano ritenersi i presupposti applicativi per la concessione delle misure protettive (tipiche e tipiche);

3. Se la sospensione degli effetti cambiari e degli assegni postdatati debba essere qualificata quale misura protettiva atipica o quale misura cautelare, con conseguente riconducibilità del provvedimento suddetto al novero delle une o delle altre e quali ne siano i presupposti applicativi;

4. Se l’impresa istante possa o meno beneficiare di una misura cautelare dello stesso contenuto di quella atipica richiesta, conseguita e che sia già scaduta. Ciò, in considerazione del limite, perentorio e improrogabile, di 12 mesi cui soggiacciono le (sole) misure protettive”. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32348/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Brindisi-chiede-alla-Cassazione-di-esprimersi-sulla-natura-delle-misure-protettive-ai-sensi-dell%27art.-363-bis-c.p.c.

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2455

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brindisi-3-dicembre-2024-est-natali

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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