Tribunale di Larino – Concordato minore: considerazioni in tema di requisito della buona fede e di presupposti di ammissibilità sia in caso di prefigurazione della continuità aziendale, sia dell'apporto di finanza esterna.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
15/12/2024

Tribunale di Larino, Ufficio procedure concorsuali, 15 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Rinaldo d'Alonzo.

Concordato minore – Dovere di buona fede – Presupposto richiesto in tutti procedimenti di regolazione della crisi – Art.4 C.C.I. - Orientamento richiesto sul piano soggettivo e oggettivo – Destinatari - Superfetazione normativa rispetto a quanto previsto dal codice civile.

Concordato minore – Previsione della continuità aziendale o, in alternativa, dell'apporto di finanza esterna – Presupposti richiesti nei due casi.

Nei procedimenti di regolazione della crisi (come nello specifico in quello prescelto di concordato minore), il dovere di buona fede sancito dall’art. 4 C.C.I., prevedente una superfetazione normativa rispetto a quanto previsto con riferimento a quello stesso presupposto dal codice civile per quanto concerne la disciplina delle trattative (art. 1337 c.c.) della interpretazione (art. 1366 c.c.) e dell’esecuzione (art. 1375 c.c.) del contratto, nonché delle obbligazioni (art. 1175 c.c.), condizione che concorre a definire i doveri delle parti nel perimetro del sinallagma che una volta concluso realizza uno scopo condiviso, deve, in ambito concorsuale, sul piano soggettivo orientare il comportamento delle parti anche rispetto all’autorità giurisdizionale chiamata ad assumere le decisioni del caso e, sul versante oggettivo, considerato che il processo vede contrapposte posizioni reciprocamente ostili (quella del creditore, a ricevere tutto il dovuto alla scadenza prevista, e quella del debitore, che invoca la falcidia o la dilazione), soprattutto nel senso dell’obbligo di un comportamento improntato alla massima lealtà. In particolare, con riferimento agli obblighi gestori, con il citato art 4, comma 2, let. c), C.C.I. non si è inteso vietare ad debitore di assumere obbligazioni, ma è richiesto che in esse debba potersi individuare una contropartita che le renda non solo neutre rispetto alle capacità di soddisfacimento dei crediti pregressi, ma vantaggiose per essi: invero, la norma non si limita a pretendere una gestione non dissipativa, ma impone che essa sia ancillare alla tutela degli interessi creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento specifico alla procedura di concordato minore, se il debitore prefigura una continuità aziendale, è necessario che la prosecuzione dell’attività produca utilità per i creditori con la generazione di flussi di cassa liberi da destinare al servizio del debito anteriore; la continuità non può infatti concepirsi come “valore-fine”, ma costituisce un “valore-mezzo”, nel senso che il suo approdo ultimo deve essere la risoluzione della crisi, id est la tutela del credito. Di contro, se il debitore rinuncia alla continuità, quale volano della soluzione della crisi, il corrispettivo della falcidia viene individuato nella finanza esterna, la quale deve rispondere ad un preciso requisito valoriale: è necessario che essa sia capace di incrementare “in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”. Occorre cioè che sia concretamente individuabile un surplus rispetto all’attivo disponibile a servizio del debito che sia in grado di offrire al ceto creditorio una utilità significativamente superiore a quella prospettata dall’alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32451/CrisiImpresa?Destinatari-del-dovere-di-buona-fede-ex-art.-4-CCI

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-larino-15-dicembre-2024-est-dalonzo

[con riferimento alla seconda massima e all'ipotesi dell'intervento di finanza esterna, il Tribunale ha sottolineato che il sintagma normativo come richiamato dall'art. 74, secondo comma, C.C.I. (apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda), seppur diverso da quello vigente prima della sua sostituzione ad opera dell’art. 20 D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136, c.d. Correttivo ter, (a mente del quale la finanza esterna doveva incrementare in misura apprezzabile “la soddisfazione dei creditori”) non introduce una diversa regola di giudizio: invero, come si ricava anche dalla relazione illustrativa al citato decreto legislativo, la modifica ha il solo scopo di consentire al Tribunale un più agevole accertamento del requisito, posto che il riferimento ai creditori, in caso di loro suddivisione in classi, avrebbe reso più macchinosa la valutazione, posto che non tutti i creditori sarebbero stati soddisfatti secondo medesime percentuali o tempistiche].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza