Tribunale di Avellino – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: esclusa la colpa grave se il debitore è affetto da ludopatia. Contenuto libero del piano e possibilità di esclusione dalla liquidazione di beni.

Tribunale di Avellino, 28 ottobre 2024 (data di decisione) – G.D. dott. Pasquale Russolillo
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Sovraindebitamento indotto – Patologia- Colpa grave - Esclusione.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Contenuto libero del piano proposto -Eccezioni alla regola della cessione integrale dei beni – Ammissibilità.
Nell’ottica del favor debitoris, l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell’impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (cd. sovraindebitamento indotto o necessitato). In merito la giurisprudenza formatasi, ritiene di escludere dal perimetro delle cause ostative all’omologa del piano del consumatore condizioni patologiche – purché accertate da personale medico specializzato- che influiscano in modo decisivo sulla capacità del debitore di ponderare la propria solvibilità, costituendo dunque esse stesse la causa determinante del sovraindebitamento. [Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso che ricorressero i presupposti della colpa grave in capo al debitore affetto da ludopatia.] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la prosecuzione del mutuo ipotecario non costituisce l’unica eccezione possibile alla regola della cessione integrale dei beni, desunta dal principio di universalità oggettiva che informa le procedure concorsuali. Lo strumento destinato alla soluzione del sovraindebitamento del consumatore non impone che i creditori siano soddisfatti mediante liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, lasciando al proponente la possibilità di confezionare la proposta con “contenuto libero”. Ferma la necessità di assicurare, in caso di opposizione, un trattamento non deteriore rispetto a quello che i creditori riceverebbero nella liquidazione controllata, come stabilità dall’art. 70, VII° CCII. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala al riguardo che il recente intervento normativo di cui al D. Lgs. 136/2024 (correttivo) che ha così modificato il settimo comma dell’art. 70 CCII: “7. Il giudice, verificata l’ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell’opponente può essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.”]
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-28-ottobre-2024-pres-est-russolillo
[Cfr in questa rivista, con riferimento alla prima massima: Tribunale di Catania, 06 giugno 2024, in https://www.unijuris.it/node/7834, Tribunale di Modena, 12 settembre 2023, in https://www.unijuris.it/node/7364, Tribunale Torino, Sez VI civ., 26 Luglio 2023, in https://www.unijuris.it/node/7193 e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 20 luglio 2023, in https://www.unijuris.it/node/7412. Con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Grosseto, 27 luglio 2022 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/6510, Tribunale di Avellino, 11 aprile 2024, in https://www.unijuris.it/node/7801, Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Proc. Concorsuali, 29 marzo 2023 in https://www.unijuris.it/node/6911]