Tribunale di Monza – Concordato in continuità diretta: azzeramento del capitale sociale e ricostituzione dello stesso da parte di un nuovo socio: necessità che i soci originari che perdono il diritto d’opzione vengano inseriti in una apposita classe.

Tribunale di Monza, Sez. III civ., 04 dicembre 2024 (data della pronuncia) - Pres. Caterina Giovannetti, Rel. Patrizia Fantin, Giud. Alessandra Longobardi.
Concordato preventivo in continuità diretta – Proposta che preveda un'operazione incidente sul capitale sociale - Sentenza di omologazione che disponga l'azzeramento dello stesso e la sua ricostruzione ad opera di un nuovo socio – Esclusione dei soci originari dall'espressione del diritto di opzione – Necessaria previsione del loro classamento.
Laddove la proposta formulata da una S.p.a. di concordato in continuità diretta preveda che, ad opera della sentenza di omologazione, qualora intervenga, come previsto dell'art. 120 quinquies C.C.I., si disponga l’azzeramento del capitale come ridottosi al di sotto del limite previsto dall'art. 2327 c.c. in vista della ricostituzione dello stesso, al fine di garantire quanto previsto dall’art. 2447 c.c., mediante aumento per la differenza riservato ad un nuovo socio, da eseguirsi come da offerta vincolante dello stesso a seguito della sottoscrizione del capitale sociale, risulta necessario sia in essa espressamente contemplato, come disposto dal secondo comma dell’articolo 120 ter C.C.I., l'inserimento in un'apposita classe dei soci originari di quella, in quanto chiamati ad esprimere il proprio voto proprio in ragione dell’esclusione del diritto di opzione ad essi spettante ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. ed il mancato pagamento del valore nominale della loro quote. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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