Tribunale di Crotone – Composizione negoziata della crisi: verifica del Giudice ai fini della conferma delle misure protettive. Misure cautelari: possibilità di ottenere l’inibitoria alla banca di procedere con la segnalazione a sofferenza dell’istante.

Tribunale di Crotone, 04 gennaio 2025 (data di decisione) – G.D. dott. Emanuele Agostini
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive – Conferma – Presupposti – Verifica del giudice.
Composizione negoziata della crisi – Misure cautelari – Funzione – Inibitoria alla Banca di procedere con la segnalazione a sofferenza.
Dall’impianto normativo in vigore, può desumersi che la conferma delle misure protettive sia subordinata all’accertamento, da parte del Giudice, di una razionale, credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall’Esperto, così da rendere concretamente perseguibile l’obiettivo di mettere il patrimonio dell’imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell’impresa – al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali- giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)[Si segnala al riguardo la novella introdotta dal recente intervento normativo di cui al D. Lgs. 136/2024 (correttivo):5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all’operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell’esperto. Nel parere l’esperto indica altresì l’attività svolta e da svolgere ai sensi dell’articolo 12, comma 2. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell’impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all’articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.]
In tema di composizione negoziata della crisi, le misure cautelari devono essere funzionali a tutelare le trattative, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato e non possono costituire strumenti attraverso i quali l’imprenditore ottenga risultati ulteriori e diversi rispetto alla propria ristrutturazione; pertanto, deve escludersi, in assenza di un’espressa previsione di legge, la possibilità di imporre un facere alla controparte coinvolta nelle trattative posto che, diversamente ragionando, l’imprenditore potrebbe ottenere tramite la negoziazione risultati non ottenibili nemmeno all’esito di un contenzioso, o che comunque richiedono un contenzioso. [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto ricorressero i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, consistente nell’inibitoria alla banca di procedere con la segnalazione a sofferenza o incaglio del nominativo dell’istante, per il tempo necessario allo sviluppo delle trattative nella composizione negoziale]. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-crotone-4-gennaio-2025-est-agostini
[Cfr in questa rivista con riferimento alla prima massima: Tribunale di Forlì, 31 ottobre 2024 (data di decisione), in https://www.unijuris.it/node/8136; Tribunale di Modena, 03 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6616; Tribunale di Salerno, 13 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6785; Tribunale di Piacenza, 22 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6818 e Tribunale di Avellino, 16 maggio 2022 https://www.unijuris.it/node/6300. ]