Corte di Cassazione (34372/2024) – Concordato preventivo: effetti derivanti al fine dell'ammissione al voto dall'avere o meno il debitore e i creditori concorrenti contestato nel corso dell'adunanza la legittimazione di un creditore.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 dicembre 2024, n. 34372 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D'Aquino.
Concordato preventivo – Adunanza dei creditori - Contestazione del diritto di un creditore alla partecipazione al voto– Mancata sollevazione da parte del debitore e dei creditori concorrenti – Effetto – Ammissione implicita dello stesso all'espressione del voto – Non necessità di una specifica argomentazione al riguardo da parte del giudice delegato – Assenza di un vizio di omessa pronuncia.
Concordato preventivo – Adunanza dei creditori – Creditori concorrenti e debitore - Intervenuta contestazione del diritto di un creditore alla partecipazione al voto – Apertura a domanda di un sub procedimento decisorio - Possibile ammissione provvisoria al voto da parte del giudice delegato – Rimedi adottabili a seconda che il concordato venga omologato o dichiarato inammissibile o nel caso l'ammissione di quel creditore non abbia luogo.
Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo, in assenza della proposizione da parte del debitore o dei creditori concorrenti di un'apposita domanda con cui venga, nel corso dell'adunanza, contestata la legittimazione di un creditore all’espressione del voto, a termini di cui all’art. 175 l. fall. non vi è luogo all’emissione da parte del giudice delegato del provvedimento di ammissione provvisoria, tanto meno quale atto pregiudiziale e necessariamente distinto, essendo presupposto per l’emissione di siffatto provvedimento la formalizzazione di specifica istanza. In mancanza, il giudice delegato non è tenuto d’ufficio a emettere un espresso decreto di ammissione o esclusione ben potendo l’ammissione risultare implicitamente disposta con l’avvio delle operazioni di voto sugli importi indicati dal commissario. L’atto così adottato costituisce invero, disponendo l’avvio alle citate espressioni di voto sull’elenco redatto dal commissario, un inequivoco e benché implicito rigetto di tutte le contestazioni sino a tale momento comunque esplicitate sul diritto di voto stesso, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito per escludere la ricorrenza di un vizio di omessa pronuncia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo, laddove si apra a domanda, nel contraddittorio delle parti, un eventuale sub procedimento di contestazione del diritto di un creditore al voto, può aver luogo la pronuncia del provvedimento ex art. 176, primo comma, l. fall. di ammissione provvisoria al voto, come incidente sul calcolo delle maggioranze, da parte del giudice delegato. In tal caso, la provvisorietà di quell'ammissione comporta che sulla decisione del giudice delegato, ove tale voto risulti decisivo ai fini del raggiungimento delle maggioranze, può insorgere contestazione da parte dei creditori concorrenti in sede di omologa; al contrario, il debitore potrà opporsi all’ammissione dello stesso in sede di declaratoria di inammissibilità del concordato, come anche in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. In caso di diniego di ammissione, invece, i creditori esclusi possono far valere l’ammissione al voto in sede di omologa, ove risulti superata la «prova di resistenza» ed emerga che l’ammissione di tali crediti sia decisiva ad adiuvandum ai fini della approvazione della proposta di concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di motivo che giustifica l'inserimento in sede di concordato prevenivo dei crediti contestati in un'apposita classe ai fini dell'espressione del voto, cfr, in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ – 1, 04 febbraio 20 20, n. 2424 https://www.unijuris.it/node/5335; in tema di provvisoria ammissione al voto dei crediti contestati da parte del giudice delegato e di conseguente incidenza sul calcolo delle maggioranze: Cassazione civile, Sez. I, 28 Maggio 2018, n. 13295 https://www.unijuris.it/node/4323; in tema di competenza del giudice ordinario a decidere poi della loro sussistenza e consistenza e di possibile incidenza in fase di riparto: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 novembre 2020, n. 26568 https://www.unijuris.it/node/5402; a proposito del fatto che la valutazione dal giudice delegato al fine dell'ammissione al voto dei crediti in sede di concordato preventivo non preclude in caso di mancata approvazione di detta procedura e di conseguente apertura della procedura fallimentare la possibilità di una ulteriore valutazione di quelli stessi al fine dell'ammissione allo stato passivo: Cassazione civile, sez. I, 20 Aprile 2016, n. 7972https://www.unijuris.it/node/3775].