Tribunale di Ferrara – Concordato in continuità aziendale: inapplicabilità del cram down fiscale in sede di disciplina ante Correttivo ter. Quantificazione del valore di liquidazione e criteri di distribuzione dell'attivo.

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Data di riferimento: 
11/12/2024

Tribunale di Ferrara, 11 dicembre 2024 – Pres. Anna Ghedini, Rel. Marianna Cocca, Giud. Costanza Perri.

Disciplina ante Correttivo ter 2024 - Concordato preventivo in continuità aziendale – Transazione fiscale - Art. 88, comma 2 bis, C.C.I. – Applicazione del cram down fiscale e previdenziale in sede di omologa – Inammissibilità - Fondamento.

Concordato preventivo in continuità aziendale – Valore di liquidazione del patrimonio – Quantificazione incidente sulla distribuzione dell'attivo – Delimitazione del periodo applicativo della priorità assoluta – Applicabilità della regola della priorità relativa quanto all'eccedenza – Condizione necessaria.

Nella disciplina vigente anteriormente al Correttivo ter 2024 deve ritenersi, pur essendo la transazione fiscale applicabile a tutti i tipi di concordato, non applicabile il cram downfiscale e previdenziale, previsto dall’art. 88, comma 2 bis, C.C.I., alle ipotesi di omologa del concordato in continuità aziendale; ciò in ragione, oltre che del diverso criterio sistematico di valorizzazione in quel caso delle maggioranze rispetto al concordato liquidatorio, anche dal dato letterale, costituito dal riferimento, valorizzato in detto comma, alle sole maggioranze del concordato liquidatorio previste dall'art. 109, primo comma, C.C.I. e dall'inciso “fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall'art. 112, comma 2, C.C.I.” in esso contenuto che ribadisce la differenza tra le due discipline. La questione è stata risolta in modo diverso dal predetto Correttivo che ha introdotto espressamente tale possibilità, confermando, proprio per la ritenuta necessità di una novella, la sua assenza nel contesto normativo precedente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [vedasi, per quanto concerne i presupposti per addivenire all'omologazione, con riferimento alla omologazione forzata del concordato liquidatorio il novellato comma 3) di detto articolo, e per quanto concerne il concordato in continuità aziendale, con riferimento a quelli stessi presupposti, il comma 4]. Nel concordato con continuità aziendale, il valore di liquidazione del patrimonio conseguibile nella liquidazione giudiziale, come definito dall'art. 87, comma 1, lettera c), C.C.I., da determinarsi al momento del deposito della domanda, delimita il periodo applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo ai sensi dell'art. 84, comma 6, prima parte, C.C.I. e offre al singolo creditore il diritto individuale di sindacare un potenziale pregiudizio del proprio credito, mediante opposizione all'omologazione; quanto alla parte di attivo conseguibile eccedente tale valore, quanto all'applicabilità della regola della priorità relativa, detta disposizione nella seconda parte prevede che: “ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.” Detto limite risulta conforme a quello previsto dall'art. 112, secondo comma, lettera b) C.C.I., “.... fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7”, con riferimento ad uno dei quattro requisiti richiesti per addivenire all'omologazione del concordato mediante applicazione della ristrutturazione trasversale dei debiti, c.d. cross class cram down. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ferrara-11-dicembre-2024-pres-ghedini-est-cocca

[con riferimento alla prima massima, nel senso dell'inapplicabilità del cram down fiscale e previdenziale di cui all'art. 88, comma 2 bis, C.C.I. all'ipotesi di concordato in continuità al fine di realizzare le condizioni per l’applicazione dell’art. 112, comma 2, lett. d) C.C.I. in materia di ristrutturazione trasversale dei debiti, cfr, in questa rivista:  Tribunale di Ancona, 29 aprile 2024 (data di decisione) – https://www.unijuris.it/node/8199 ,Tribunale di Lucca, 18 luglio 2023 https://www.unijuris.it/node/7224 e Corte d'Appello di Firenze, 31 ottobre 2023 https://www.unijuris.it/node/7764, nel senso della radicale divaricazione tra i due schemi concordatari, liquidatorio e in continuità, in termini di modalità di approvazione: Tribunale di Roma, 10 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/7968; con riferimento alla seconda massima si sottolinea come il Correttivo ter abbia aggiunto in calce all'art. 84, comma 6, C.C.I. la frase: “Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma”e come; quanto al valore di liquidazione del patrimonio, abbia stabilito che deve considerarsi “corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”, con ciò stabilendo che esso non deve rappresentare una stima ipotetica sulla base delle dinamiche del libero mercato, dovendo essere invece ancorato alla concreta realizzazione che i beni avrebbero potuto nello specifico consentire se fossero stati alienati: i) al momento della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi; ii) nell'ambito di una procedura giudiziale che implicasse la vendita coattiva; iii) tenuto conto delle modalità e della durata presumibile della liquidazione giudiziale].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza