Tribunale di Milano– Misure protettive. Le modifiche introdotte dal Correttivo ter in sede di definizioni e possibilità di accesso anche in caso di presentazione di domanda con riserva.

Tribunale di Milano, 24 dicembre 2024 – G.D. dott. Francesco Pipicelli
Misure protettive – Correttivo ter – Modifica definizione – Oggetto – Effetti anche su mere condotte commissive e omissive dei creditori – Ammissibilità.
Strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza – Accesso con riserva- Misure protettive – Ambito applicativo.
Il d.lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter), nell’ambito delle definizioni, ha apportato una modifica alla lettera p) dell’art. 2 CCII per chiarire i dubbi sorti sulla nozione di “misure protettive”, in particolare prevedendo, in coerenza con la modifica apportata all’art. 54, let. a), che i loro effetti riguardano non solo le iniziative giudiziarie dei creditori ma anche mere condotte, comprese quelle omissive, che possono pregiudicare il buon esito delle trattative o della ristrutturazione. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala al riguardo che il recente intervento normativo di cui al D. Lgs. 136/2024 (correttivo) ha apportato la seguente modifica alla lettera p) dell’art. 2 CCII: “p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;”]
L’ammissibilità della richiesta cautelare o inibitoria fin dalla fase di accesso con riserva ex art. 44 CCII è confermata dalla modifica dell’art. 54, I° CCII, apportata dal Correttivo ter, laddove prevede che il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari anche in pendenza di accesso con riserva o “prenotativo” ex art. 44 CCII nell’ambito del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala al riguardo che il recente intervento normativo di cui al D. Lgs. 136/2024 (correttivo) ha apportato ha seguente modifica all’art. 54, I° CCII: “1. In pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l’accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell’istanza di cui all’articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell’articolo 19. Non si applicano l’articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l’articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.
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