Tribunale di Ferrara - Concordato minore: in sede di ammissione va valutata anche la condotta del proponente in relazione alle cause di genesi del sovraindebitamento.

Tribunale di Ferrara, 27 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Anna Ghedini.
Concordato Minore – Contenuto del piano - Previsione della continuità aziendale - Giudizio di fattibilità del piano – Necessaria valutazione della condotta pregressa del proponente in relazione alla genesi del sovraindebitamento – Rilevanza al fine di decidere dell'affidabilità del debitore – Sussistenza.
Anche in sede di concordato minore, a fini dell'ammissione alla procedura, va valutata, per scriminare la sostenibilità del piano proposto ovvero la sua idoneità ad assolvere concretamente la sua funzione causale, la condotta pregressa del proponente, valutazione che impone e presuppone un giudizio prognostico sull'affidabilità del proponente. La necessità di procedere ad un tale vaglio si deduce dal contenuto della relazione particolareggiata del OCC che comprende anche l'analisi e l'illustrazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, contenuto che non avrebbe senso prevedere se non avessero alcun rilievo al fine di decidere della fattibilità del piano. [nello specifico la S.a.s. proponente aveva accumulato solo debiti verso l'Erario omettendo sistematicamente di pagare, a fronte di un'attività avente scarsi margini di redditività, per anni debiti tributari e previdenziali, che ora pretendeva di pagare in misura falcidiata, senza che all'epoca dei fatti si decidesse da parte del socio accomandatario di farla cessare dal momento che la situazione debitoria si aggravava senza più comportando anche il pagamento di sanzioni e interessi ed in quanto non consentiva neppure il mantenimento dei soci lavoratori e delle loro famiglie, con ciò dimostrando una totale carenza di diligenza che ai fini dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi non poteva non essere presa in considerazione, vieppiù in quanto il piano proposto risultava di continuità pura di quella attività senza prevedere alcun ridimensionamento dei costi né una qualche ristrutturazione, onde non v'era motivo di ritenere che quello che si era verificato in passato non potesse accadere anche in futuro, con ciò rendendo inverosimile l'offerta di mettere a disposizione dei creditori una piccola cifra per i successivi cinque anni; da ciò la decisione del Tribunale di giudicare inammissibile il ricorso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato e di rilevanza del comportamento del debitore, ipotesi analoga a quella oggetto del presente giudizio, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2024, n. 30538 https://www.unijuris.it/node/8140]