Corte di Cassazione (28214/2024) -Istanza di insinuazione al passivo: possibilità che il giudice dell'opposizione accerti d'ufficio l'anteriorità rispetto al fallimento della scrittura privata prodotta dal creditore a fini probatori.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
04/11/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 novembre 2024, n. 28214 – Pres. Luigi Abete, Rel. Roberto Amatore.

Fallimento – Insinuazione al passivo - Documento prodotto da una banca per attestate un suo credito – Accertamento di un inadempimento da parte della creditrice – Azione giudiziaria intentata dal curatore – Utilizzo a fini probatori di quello stesso documento – Rilevanza – Circostanza che ne attesta l'anteriorità rispetto all'apertura della procedura concorsuale – Rilevabilità anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione allo stato passivo – Eccezione non sollevata dal curatore - Irrilevanza.

Nella verifica del passivo fallimentare, l'accertamento dell'anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell'art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l'inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell'anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell'opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d'ufficio l'anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un'espressa rinuncia del curatore all'eccezione concernente il difetto di data certa. (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32454/CrisiImpresa?Verifica-del-passivo-fallimentare-e-accertamento-dell%27anteriorit%C3%A0-della-data-della-scrittura-privata

[nel senso che, con riferimento alla domanda di insinuazione di un credito, l'eccezione di mancanza della data certa nella documentazione prodotta che lo giustifica, risulta rilevabile anche d'ufficio, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013 n. 4213 https://www.unijuris.it/node/1759].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: