Tribunale di Vasto – Composizione negoziata: presupposti di riconoscimento di misure protettive e di misure cautelari anche atipiche.

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Data di riferimento: 
28/12/2024

Tribunale di Vasto, Ufficio volontaria giurisdizione, 28 dicembre 2024 – Giudice Michele Monteleone

Composizione negoziata – Istanza di conferma o modifica delle misure protettive – Presupposti perché venga accolta – Ricorrenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora – Condizioni che ne giustificano la sussistenza.

Composizione negoziata – Richiesta di riconoscimento di misure cautelari – Proponibilità anche in itinere, nel corso della procedura – Fondamento – Contenuto particolare.

Composizione negoziata – Ratio ispiratrice del percorso previsto da quella procedura – Perseguimento da parte del proponente dell’obiettivo del risanamento – Finalità da condividersi con i creditori e gli stakeholders - Funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste a raggiungimento di quell’obiettivo – Valutazione al riguardo rimessa in mancanza al giudice – Necessario bilanciamento tra i contrapposti interessi.

Le misure protettive possono in sede di composizione negoziata, come da richiesta formulata dal debitore ai sensi dell'art. 19 C.C.I., essere confermate quando ricorrono due presupposti: se esiste una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando il Tribunale ritiene le misure funzionali a raggiungere quel risultato, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicarne il conseguimento (periculum in mora). In relazione al fumus boni iuris, lo stesso ricorre infatti qualora sussiste la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, tenuto conto dell’andamento delle trattative, che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori come intrapreso, con l’ausilio dell’Esperto, nella prospettiva che la loro conclusione possa portare ad uno degli esiti descritti dall’art. 23 C.C.I. Quanto al requisito del periculum in moralo stesso si identifica nel rischio che la mancata concessione delle misure protettive possa pregiudicare lo svolgimento ed il buon esito delle trattative. Tale requisito va inteso nel pericolo di fallimento delle prospettive di risanamento, in caso di “aggressioni” da parte dei singoli creditori sui beni dell’impresa, che potrebbero compromettere l’esito delle trattative in corso; quindi, il Tribunale è chiamato a verificare l’idoneità delle misure richieste, con il limite dell’eccessivo sacrificio per i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla richiesta di riconoscimento di misure cautelari essa può essere formulata anche, in itinere, seppure non abbia formato oggetto di iniziale istanza, ciò in quanto alcuna previsione di inammissibilità è rinvenibile in tali termini. Infatti, la previsione dell’art. 19, comma 1, C.C.I. facoltizza “ove occorre” la proposizione di una richiesta di quel tipo e, dunque, non può escludersi che tale esigenza possa presentarsi nel corso del percorso di composizione, proprio al fine di cristallizzare la situazione a quel dato momento e, conseguentemente, agevolarne l’esito positivo. [nello specifico, con riferimento in particolare a una domanda di riconoscimento della misura cautelare atipica, di disporre il divieto ovvero la sospensione del procedimento di escussione della garanzia attivato dagli istituti di credito in danno dell’imprenditore e quindi inibire che gli istituti pubblici di garanzia (M.C.C. e S.A.C.E., come anche SIMEST) eseguano il pagamento delle somme garantite in favore delle predette banche in ragione dell’escussione da queste ultime richiesta ed avviata, il Tribunale ha accolto la misura richiesta al fine di impedire che, nelle more della conclusione delle trattative (cui anche quelli stessi istituti, nel rispetto del principio di cui all'art. 16, sesto comma, C.C.I., sarebbe risultato necessario fossero chiamati a partecipare), per effetto dell’escussione all’esito del procedimento di attivazione della garanzia, la società si trovasse costretta a considerare (rectius fronteggiare) diversi e maggiori “super-privilegi” ante primo grado degli istituti pubblici di garanzia, non riuscendo più a destinare le stesse risorse finanziarie all’ipotesi di soddisfazione in chirografo proposta alle banche stesse]. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

Il perseguimento dell’obiettivo del risanamento che costituisce la ratio ispiratrice del percorso di composizione negoziale, deve essere condiviso dall’imprenditore proponente con tutti i creditori e gli stakeholders, che sono pertanto chiamati e tenuti a pronunciarsi in merito. In mancanza di ciò è demandata al giudice la valutazione, alla luce del puntuale e analitico parere dell’Esperto compositore, della funzionalità delle misure protettive e cautelari richieste a quell’obiettivo, in vista del cui riconoscimento è comunque chiamato ad effettuare un bilanciamento tra i contrapposti interessi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32470/CrisiImpresa?Composizione-negoziata%3A-misure-protettive-e-cautelari-%28anche-%27atipiche%27%29

[con riferimento alla seconda massima, cfr, in questa rivista: Tribunale di Chieti, 10 ottobre 2024 https://www.unijuris.it/node/8068 e Tribunale di Milano, 12 maggio 2024].

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