Corte di Cassazione (930/2025) - Dichiarazione di fallimento: termine da rispettarsi per la fissazione dell'udienza volta all'accertamento della ricorrenza dei necessari presupposti, in particolare in caso di impresa cessata.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/01/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 gennaio 2025, n. 930 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Cosmo Crolla.

Procedimento volto alla dichiarazione di fallimento - Termine per lo svolgimento dell'udienza decisoria – Mancato rispetto di quello di giorni quindici dalla data di notifica del decreto di fissazione – Conseguenze.

Dichiarazione di fallimento di società cessata – Termine annuale entro il quale può essere pronunciata – Modalità di computo - Decorrenza dalla sua cancellazione dal registro delle imprese – Termine finale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza di fallimento.

In tema di procedimento volto alla dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza, previsto dall'art. 15, comma 3, l. fall. (termine che può essere abbreviato dal presidente del tribunale con decreto motivato solo laddove ricorrano particolari ragioni d'urgenza) costituisce causa di nullità astrattamente integrante la violazione del diritto di difesa, ma non determina - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione e della sentenza dichiarativa se il debitore abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito all'istanza di fallimento, senza formulare in tale sede rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di dichiarazione di fallimento della società cancellata, il termine annuale previsto dall’art. 10 L. fall. decorre dall’iscrizione della sua cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività d'impresa viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività; al contempo, la formulazione della norma non lascia dubbi sul fatto che il dies ad quem vada individuato nella data della pubblicazione della sentenza di fallimento e non in quella della sua iscrizione nel registro delle imprese. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-14-gennaio-2025-n-930-pres-cristiano-est-crolla

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32567/CrisiImpresa?Fallimento-di-societ%C3%A0-cancellata-da-registro-imprese%2C-dies-ad-quem-del-termine-annuale-ex-art.-10-l.f

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 06 Marzo 2017, n. 5520 https://www.unijuris.it/node/4105; Cassazione civile, Sez. I, 01 Dicembre 2016, n. 24549 https://www.unijuris.it/node/3998 e Cassazione civile, Sez. I, 21 Aprile 2016, n. 8092 https://www.unijuris.it/node/3803].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: