Corte di Cassazione (32531/2024) – Fallimento in estensione: le dichiarazioni in merito alla gestione societaria rese spontaneamente al curatore da un socio della fallita possono essere a tal fine utilizzate nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 dicembre 2024, n. 32531 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento di una società – Raccolta da parte del curatore di informazioni sulla gestione societaria - Dichiarazioni rese spontaneamente da un socio – Possibilità che vengano utilizzate per estendere il fallimento nei suoi confronti.
Poiché rientra fra i compiti del curatore quello di raccogliere informazioni rivolgendosi, ai sensi dell'art. 49 L. fall., all'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento o a chi abbia motivo di ritenere che abbia rivestito di fatto tale ruolo, ai fini della puntuale ricostruzione della dinamica dell'impresa dichiarata fallita e della conseguente assunzione delle più opportune iniziative nella gestione della procedura fallimentare, una volta che tali dichiarazioni, liberamente rese dall'interrogato senza alcun obbligo di essere preventivamente ammonito né alcun conseguente dovere di rispondere, siano documentate nella relazione exart. 33 L. fall., le stesse sono pienamente utilizzabili e valutabili a fini probatori, anche in sede di richiesta di estensione del fallimento nei confronti del dichiarante. (Massima Ufficiale) [nello specifico la socia accomandante di una S.a.s. dichiarata fallita aveva riconosciuto al curatore di aver svolto di fatto l'attività di gestione di quella e la sua stessa ammissione era stata poi posta alla base della pronuncia fallimento in estensione della stessa ai sensi dell'art. 147 L.F.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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