Corte di Cassazione (28159/2024) – Ammissione al passivo formulata da un'impresa di autotrasporto che ha svolto prestazioni a favore dell'ILVA: presupposti per il riconoscimento della prededuzione. Eccezioni rilevabili d'ufficio.

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Data di riferimento: 
31/10/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 ottobre 2024, n. 28159 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese – Prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA - Prededuzione dei crediti ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 – Applicabilità ex art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017 alle anche imprese di autotrasporto - Necessità che abbiano consentito lo svolgimento dell'attività e la funzionalità degli impianti di quella - Possesso dei requisiti dimensionali di piccola e media impresa – Ulteriore presupposto richiesto.

Domanda di insinuazione passivo – Principio di non contestazione – Necessario coordinamento con i poteri del giudice delegato e del tribunale in sede di opposizione – Non automatica ammissione del credito in assenza di contestazione da parte del curatore – Possibilità per l'organo giudicante di sollevare eccezioni sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi.

Ai fini del riconoscimento della prededuzione prevista dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, il presupposto del possesso dei requisiti dimensionali ivi previsti continua a operare anche a seguito dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, secondo cui "il d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 3, comma 1-ter, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2004, n. 39, si interpreta nel senso che nella categoria dei crediti prededucibili ai sensi del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 111 e succ. modd., rientrano quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA.". (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto esonera la controparte dalla prova del fatto stesso, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente. Detto “principio di non contestazione”, che costituisce una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, va però, con riferimento alle domanda di insinuazione al passivo, coordinato con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio, nel senso che la non contestazione del curatore [o nel caso, come nello specifico, dell'amministrazione straordinaria del commissario] può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del giudice delegato (o dal tribunale in caso di opposizione) a sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito sulla base di fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto che devono essere proposte in giudizio soltanto dagli organi della procedura. In ogni caso è sempre consentito al giudicante di valutare autonomamente in particolare le questioni, di natura giuridica, relative alla collocazione del credito o alla sua qualità di essere soddisfatto con prededuzione, sicché né il giudice delegato né il Tribunale sono vincolati alle conclusioni degli organi della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32487/CrisiImpresa?Riconoscimento-della-prededuzione-prevista-dall%27art.-3%2C-comma-1-ter%2C-del-d.l.-n.-347-del-2003-per-particolari-prestazioni-collegate-al-contesto-produttivo-dell%27ILVA

[con riferimento alla seconda massima, in tema di applicabilità del principio di non contestazione al curatore non costituito in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 9 maggio 2022, n. 14589 https://www.unijuris.it/node/6276; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 maggio 2022, n. 17731 https://www.unijuris.it/node/6370; Cassazione civile, Sez. I, 12 Novembre 2019, n. 29254 https://www.unijuris.it/node/4936 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 agosto 2017, n. 19734 https://www.unijuris.it/node/3608].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: