Corte di Cassazione (27525/2024) – Accoglimento da parte della corte d'appello del reclamo avverso il decreto che aveva respinto un'istanza di fallimento e rimessione degli atti al tribunale: inammissibilità della statuizione sulle spese.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 ottobre 2024, n. 27525 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.
Fallimento – Rigetto di un'istanza di fallimento – Proposizione di un reclamo ex art. 22 L.F. - Decreto di accoglimento – Inammissibilità di una decisione sulle spese – Fondamento – Pronuncia possibile al riguardo solo in caso di rigetto del reclamo.
Il decreto con cui la corte d'appello, in accoglimento del reclamo ex art. 22, comma 4, l.fall., rimette gli atti al tribunale per la declaratoria del fallimento, avendo natura interinale e non decisoria, non deve contenere alcuna statuizione sulle spese e sulla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., prevista invece solo nel caso di rigetto. (Massima Ufficiale)
[in tema di riproponibilità da parte dello stesso o di altro creditore di un'istanza di fallimento che sia stata respinta, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 21 giugno 2018, n. 16411 https://www.unijuris.it/node/4815].