Tribunale di Avellino – Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente. In caso di procedura familiare è necessario che almeno un debitore non versi in stato di incapienza. Necessità di superamento della soglia minima di sostentamento.

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Data di riferimento: 
26/11/2024

Tribunale di Avellino, 26 novembre 2024 – Presidente dott. Gaetano Guglielmo, Consigliere relatore dott. Pasquale Russolillo

Liquidazione controllata – Esdebitazione dell’incapiente – Alternatività – Procedura familiare – Necessità che almeno un membro non versi in condizione di incapienza – Esclusione.

Liquidazione controllata – Superamento soglia minima di sostentamento ex art. 283, II° CCII – Ammissibilità.

In base al combinato disposto dagli artt. 66, I° comma, III° periodo e 268, III° comma, IV° periodo CCII si ricava che la procedura di liquidazione controllata si pone in termini di alternatività rispetto a quella di esdebitazione dell’incapiente (cd. ESI) anche quando la domanda provenga dal debitore. Infatti, la prima disposizione prevede che, nel caso di procedura familiare, occorre che almeno uno dei proponenti disponga di un patrimonio capiente mentre la seconda impone al debitore persona fisica un onere di allegazione rafforzato consistente nel far attestare dal gestore della crisi la possibilità di “acquisire attivo da distribuire ai creditori anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie”. Non può, pertanto, esservi accesso alla procedura di insolvenza quando il ricorrente “non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta neppure in prospettiva futura” ed analogamente, in caso di procedura familiare, quando tutti i membri della famiglia si trovino nella medesima condizione di incapienza. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala al riguardo che il recente intervento normativo di cui al D. Lgs. 136/2024 (correttivo) ha apportato le seguenti modifiche: art. 66, I° comma, III° periodo CCII: La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all’articolo 268, comma 3, quarto periodo. Art. 268, III° comma, IV° periodo: “Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta, nella relazione di cui all’articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.]

L’art. 283, II° CCII stabilisce i requisiti reddituali di accesso all’ESI. Ai fini dell’accesso alla liquidazione controllata, è necessario verificare se il debitore disponga di redditi almeno eccedenti la soglia minima di cui all’art. 283, II° CCII e se gli stessi possano, nel periodo di prevedibile durata della procedura, consentire una soddisfazione adeguata del ceto creditorio, dedotti i costi prededucibili stimati. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala al riguardo che il recente intervento normativo di cui al D. Lgs. 136/2024 (correttivo) ha apportato le seguenti modifiche: art. 283, II° CCII: Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.]

del 5 dicembre 2013, n. 159.

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-26-novembre-2024-pres-guglielmo-est-russolillo

[Cfr in questa rivista con riferimento alla prima massima: Tribunale Ordinario di Ferrara, 05 novembre 2024 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/8094 ]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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