Tribunale di Milano - Composizione negoziata: la domanda di riconoscimento di una “misura protettiva atipica” può essere ascritta al genus delle misure cautelari ed in presenza dei necessari presupposti accolta come tale.

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Data di riferimento: 
17/12/2024

Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'impresa, 17 dicembre 2024 (data della pronuncia) - Giud. Laura De Simone.

Composizione negoziata - Istanza di inibizione dell'escussione di una fideiussione bancaria e assicurativa - Richiesta formulata come volta al riconoscimento di una misura protettiva atipica – Ascrivibilità al genus delle misure cautelari – Ricorrenza dei necessari presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora – Accoglibilità – Durata massima.

In seno alla composizione negoziata può, essendo ascrivibile al genus delle misure cautelari, essere accolta, nella ricorrenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, la domanda dell’imprenditore, pur se dallo stesso definita quale richiesta di “misura protettiva atipica” (come tale non prevista dall'ordinamento essendo la protezione del patrimonio concessa durante le trattative soltanto quella tipica), che risulti finalizzata ad inibire l’escussione di una fideiussione bancaria e assicurativa, se trattasi di misura funzionale alla perseguibilità del risanamento e se l'escussione renderebbe più difficoltosa una soluzione transattiva nel contesto delle trattative con i creditori. Ciò in quanto i provvedimenti cautelari non sono funzionali soltanto a scongiurare la potenziale disgregazione aziendale o patrimoniale dell'impresa, potendo essere altresì finalizzati ad impedire, al di là di un’immediata tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore secondo la definizione dell’art. 2, lett. q), C.C.I., che venga scompaginato l’assetto patrimoniale con riferimento ai rapporti di credito-debito dell’impresa. In caso contrario, infatti, modificandosi la fisionomia del complesso dei rapporti obbligatori proprio nel momento in cui gli stessi vengono trattati, ad essere destabilizzata sarebbe la linearità e l’efficacia della negoziazione, a motivo dell'ingresso obbligato nella composizione dei garanti escussi, così riducendosi i margini di manovra transattiva del debitore, pure con riguardo a quella porzione delle sue pretese maggiormente problematica e controvertibile. [nello specifico, il Tribunale, accolta quella misura cautelare, ha stabilito per essa, per ragioni di simmetria procedimentale, in funzione dell'unico obiettivo della proficua negoziazione della crisi, lo stesso termine di durata massimo riconosciuto a quelle protettive come confermate] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-17-dicembre-2024-est-de-simone

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32572/CrisiImpresa?Misure-cautelari-volte-ad-impedire-che-venga-scompaginato-l%E2%80%99assetto-patrimoniale-con-riferimento-ai-rapporti-di-credito-debito-dell%E2%80%99impresa

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza