Tribunale di Modena – Procedimento unitario: il periodo di durata massima delle misure protettive previsto dall'art. 8 C.C.I. deve tenere conto solo dei giorni di avvenuta effettiva protezione.

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Data di riferimento: 
18/01/2025

Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ. e Procedure concorsuali, 18 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Riccardo Di Pasquale, Rel. Carlo Bianconi, Giud. Camilla Ovi.

Procedimento unitario - Misure protettive - Durata totale massima di mesi dodici - Necessario riferimento ai periodi di protezione effettiva – Cumulo degli stessi ed esclusione di quelli di intervenuta interruzione.

Laddove più procedure di composizione della crisi si succedano, su domanda del debitore, legittimamente tra loro anche non continuativamente, tanto da confluire in un un procedimento unitario, al fine del riconoscimento da ultimo di nuove misure protettive è necessario prendere in considerazione il disposto dell'art. 8 C.C.I. che fissa in dodici mesi la loro possibile durata massima totale. Detto termine deve, alla luce dell'inciso in esso contenuto che, come previsto nell'art. 6, paragrafo 7, della direttiva Insolvency, contempla che devono a tal fine tenersi in considerazione “rinnovi e proroghe”, considerarsi scaduto solo allorquando la somma dei periodi di protezione effettiva abbia raggiunto tale durata, ciò senza tenere conto degli intervalli di tempo in cui le misure protettive non siano state operanti, ed esclusa quindi ogni rilevanza del maturare dei 365 giorni come decorrente dall’inizio dell'operatività delle stesse. [nello specifico, in pendenza di una istanza di liquidazione giudiziale era stata presentata dal debitore una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale come conseguente all'avvenuta interruzione ex art. 64 quater, comma 2, C.C.I. di una istanza di omologazione di un piano di ristrutturazione, procedura mai aperta e mai conseguentemente pervenuta a votazione, ed in quella successiva occasione lo stesso aveva formulato un'istanza di misure protettive, onde il tribunale, tenuto conto che una prima richiesta di quel tipo era stata già proposta da quello stesso debitore inizialmente ai sensi dell'art. 44 C.C.I. e che le stesse non solo gli erano state riconosciute ma per un certo periodo gli erano state confermate, si è posto il problema se, al fine di decidere se e per quanto tempo gli potessero essere nuovamente riconosciute, si dovesse o meno tenere conto anche dei periodi in cui le stesse erano venute meno ed ha ritenuto che i giorni di avvenuta interruzione, stante l'interpretazione da accogliersi dell'art. 8 C.C.I., non dovessero essere presi in considerazione, rimanendo naturalmente fuori dal discorso il tema dell’eventuale abuso rappresentato da un ricorso “spezzettato” alla protezione sì da procrastinarla il più possibile, essendo altre e ben più incisive le forme di reazione a tale patologia]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-18-gennaio-2025-pres-di-pasquale-est-bianconi

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32564/CrisiImpresa?I-dodici-mesi-di-durata-massima-delle-misure-protettive-possono-consistere-anche-nella-somma-di-periodi-di-protezione-effettiva

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Treviso,16 giugno 2023 https://www.unijuris.it/node/7063].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza