Corte di Cassazione (32996/2024) - Fallimento, dichiarato in epoca successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.: effetti che ne conseguono per i creditori già aderenti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 dicembre 2024, n. 32996 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Accordi di ristrutturazione - Dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente all’omologazione - Conseguenze - Ammissione del crediti allo stato passivo nel loro ammontare iniziale – Detraibilità degli importi conseguenti a pagamenti nel frattempo intervenuti.
Il fallimento, dichiarato in epoca successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L. fall., ne rende giuridicamente impossibile l'attuazione, con la conseguenza che il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi ne determina la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1463 c.c. e fa espandere l'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), L. fall. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-17-dicembre-2024-n-32996-pres-cristiano-est-pazzi
[con riferimento al diverso caso di dichiarazione di fallimento che faccia seguito “ omisso medio” all'omologazione di un concordato preventivo, in termini di effetti che ne conseguono per i creditori anteriori a seconda che tale pronuncia intervenga prima o dopo che sia scaduto il termine di un anno per eventualmente richiedere ex art. 186 L.F. la risoluzione per inadempimento della procedura minore (iniziativa non prevista nell'ipotesi degli accordi di ristrutturazione nel cui ambito non esiste una norma analoga all'art. 184 L.F. che vincola quelli stessi creditori una volta avvenuta l'omologazione), cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 giugno 2024, n. 15862 https://www.unijuris.it/node/8008; Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 22 giugno 2020, n. 12085 https://www.unijuris.it/node/5271 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26002 https://www.unijuris.it/node/4485].