Tribunale di Torino – Si deve ritenere ammissibile la proposta di ristrutturazione del consumatore basata solo sul contributo di finanza esterna.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 07/02/2025 - 15:46
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Data di riferimento:
11/12/2024
Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Procedure concorsuali, 11 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Stefano Miglietta.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Presenza di un unico creditore – Proposta basata solo sul contributo di finanza esterna – Ammissibilità.
In assenza di condizioni ostative e nella ricorrenza viceversa dei necessari presupposti si deve considerare ammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 C.C.I. formulata dal consumatore, in presenza di un unico creditore, che risulti sorretta da sola finanza esterna [nello specifico messa a disposizione dalla madre del ricorrente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza