Tribunale di Bologna - Concordato minore in continuità diretta: possibilità, laddove trovi applicazione l'art. 75, comma 2 bis, C.C.I., che la proposta preveda l'esclusione dal passivo del mutuo fondiario in corso in regolare ammortamento.

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Data di riferimento: 
23/12/2024

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 23 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Antonella Rimondini.

Sovraindebitamento - Concordato minore in continuità diretta –Procedura pendente al momento di entrata in vigore del D. Lgs. 136/2024 – Mutuo fondiario in regolare ammortamento avente ad oggetto l’abitazione principale – Possibile esclusione dal passivo – Fondamento.

Con riferimento alla domanda di apertura di una procedura di concordato minore in continuità diretta formulata dal titolare di un'impresa minore in stato di sovrainebitamento che risulti pendente alla data di entrata in vigore del D. Lgs 136/2024, avendo antecedentemente il debitore ottenuto una proroga del termine per l'integrazione della proposta e della relazione in precedenza presentate, ad oltre tale data al fine di poterle modificare alla luce appunto delle disposizioni variate e/o integrate da detto Corretivo, così che gli avrebbero consentito  in particolare di conservare l' abitazione, anche sede legale dell'impresa, in cui viveva con la sua famiglia, come gravata da un mutuo fondiario in corso di regolare ammortamento, si deve ritenere ammissibile, stante il disposto dell'art. 56, IV comma, di detto decreto, ex art. 75, comma 2 bis, C.C.I. ex novo introdotto, la proposta conseguentemente modificata che preveda, a fronte della messa a disposizione dei creditori di altri immobili, di finanza esterna e, annualmente, di somme di denaro per i cinque anni di durata della procedura, l'esclusione dal passivo del mutuo fondiario in corso in regolare ammortamento, ciò vieppiù in presenza, come nello specifico, di una nuova relazione dell’OCC che attesti che, tenuto conto del debito residuo e del valore presumibile ottenibile dalla vendita forzata di detto immobile, risulterebbe possibile soddisfare solo il relativo creditore ipotecario di I° grado. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[questo il disposto dell'art. 75, comma 2 bis, C.C.I.: “Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti  degli altri creditori.”].

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32511/CrisiImpresa?Concordato-Minore-e-mutuo-fondiario-sull%E2%80%99abitazione

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza