Tribunale di Busto Arsizio – Le misure protettive e cautelari richieste in sede di accesso ad uno strumento di composizione della crisi devono essere finalizzate allo svolgimento delle trattative volte al risanamento dell'impresa.

Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II civ., 16 gennaio 2025 – Giudice Elisa Tosi.
Accesso ad uno strumento di composizione della crisi – Richiesta di misure protettive cautelari – Svolgimento di trattative finalizzate al risanamento dell'impresa - Funzione che devono assolvere per risultare riconoscibili e non successivamente eventualmente revocabili.
La funzione delle misure protettive e cautelari, come evincibile dagli artt. 2, lettere p) e q), 54 comma I, 55 comma IV e V C.C.I. nonché dall’art. 6, paragrafo 1 e del considerando n. 32 della Direttiva 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 è quella di favorire il buon esito delle negoziazioni finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione, nonché di assicurare (in via provvisoria) gli effetti dello strumento prescelto [nello specifico, il debitore, in sede di proposizione di un ricorso ai sensi degli artt. 40 e 44 C.C.I. volto alla concessione di un termine di sessanta giorni, in via principale, per depositare una domanda di concordato semplificato ex art 25 sexies C.C.I. come decorrente dall’acquisizione della relazione finale dell’esperto prevista dall’art. 17, comma 8, C.C.I., o, in subordine, di un uguale termine per il deposito di un ricorso volto ad accedere ad una delle procedure di composizione della crisi, aveva contestualmente richiesto il riconoscimento sia di misure protettive tipiche ai sensi dell'art. 54, comma secondo, primo e secondo periodo, C.C.I., sia di misure atipiche e cautelari, senza però dedurre nulla circa l’eventuale mutamento delle circostanze poste alla base della valutazione di irreversibilità dell’insolvenza (e quindi dell’assenza di concrete prospettive di risanamento) che avevano in precedenza determinato la mancata conferma delle misure protettive e cautelari ex artt. 18 e 19 C.C.I. nell’ambito della composizione negoziata della crisi precedentemente avviata, onde il tribunale, rigettata la prima richiesta di un termine perché ritenuta inammissibile, ha riconosciuto comunque, con riferimento alla seconda richiesta, all'istante un termine ex art. 44, primo comma, C.C.I., che poi ha tuttavia, nel corso dell'udienza appositamente fissata per instaurare il contraddittorio con i soggetti nei confronti dei quali sono state domandate misure cautelari, revocato non essendovi trattative o strumenti in corso di elaborazione da proteggere e preservare tramite le misure richieste; ha assunto tale decisione vieppiù in quanto la stessa società debitrice aveva riferito che, a seguito del rigetto della domanda di concordato semplificato, l’investitore con cui erano state avviate trattative per la cessione del compendio aziendale non aveva dato ulteriore corso alle negoziazioni e che, allo stato, non vi erano ulteriori effettivi interessamenti sulla base dei quali elaborare un progetto di risanamento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)