Tribunale di Caltanissetta - Concordato preventivo in continuità aziendale con transazione fiscale: il ricorso al cram down risulta ammissibile anche con riferimento ad una procedura assoggettata alla disciplina ante “Correttivo ter”.

Tribunale di Caltanissetta, Sez. civile, 19 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Pres. Gabriella Canto, Rel. Ester R. Difrancesco, Giud. Alessandea Frasca.
Concordato preventivo con transazione fiscale – Omologazione – Disciplina anteriore al d. lgs. 136/2024 (“Correttivo-Ter”) - Applicabilità del cram down fiscale e previdenziale anche con riferimento ad un concordatora di quel tipo – Fondamento.
La disciplina del cram down fiscale di cui all’art. 88, comma 2 bis, C.C.I. nella versione anteriore alla novella del “Correttivo-Ter” che, con riferimento ad una proposta di concordato preventivo con transazione fiscale, prevede che a determinate condizioni (adesione determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 109, comma 1, C.C.I. e grado di soddisfazione conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria) il tribunale possa omologarla anche in caso di mancata adesione da parte della amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, si deve ritenere sia applicabile anche al concordato in continuità aziendale, essendo dunque ammissibile la conversione anche del voto negativo di quei creditori in voto favorevole, ciò, oltre che perché tale interpretazione appare rispondente ad una argomentazione di carattere logico sistematico essendo il risanamento aziendale incentivato dal codice in misura maggiore proprio con riferimento a quella procedura, anche in quanto l’incipit di cui all’art. 88, comma 1, C.C.I. (anch'esso nella versione anteriore) “Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2” va letto nel senso che detta ultima norma debba aggiungersi all’art. 88 comma 2 bis (sempre che ne sussistano le condizioni di applicabilità) e non, invece, che ne escluda l’applicazione, ed in quanto il rinvio contenuto in detto comma al comma 1 dell’art. 109 risponde ad uno scopo diverso da quello di escludere l’applicazione dell’istituto del cram down ai concordati non liquidatori, attendendo la norma piuttosto alle percentuali di approvazione della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)