Tribunale di Campobasso – Concordato minore: considerazioni in tema di proposta basata solo sull'intervento di finanza esterna e di tassatività del termine fissato dal giudice e previsto dalla legge per l'espressione del voto.

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Data di riferimento: 
14/01/2025

Tribunale Ordinario di Campobasso, Settore procedure concorsuali, 14 gennaio 2025 – Giudice Claudia Carissimi.

Concordato Minore - Tipo liquidatorio - Debitore incapiente - Attivo rappresentato esclusivamente da finanza esterna - Ammissibilità

Alla luce del disposto dell'art.74, secondo comma, C.C.I. come da ultimo integrato dal D.Lgs. 136/2024, si deve, per quanto concerne i presupposti di ammissibilità di una proposta di concordato minore, ritenere che, al di fuori dei casi in cui sia prevista la continuazione dell'attività professionale o artigianale di cui al primo comma (concordato in continuità), il concordato liquidatorio, non essendo espressamente escluso, possa, in assenza di attivo distribuibile ai creditori o laddove quello stesso sia praticamente nullo, fondarsi anche sulla sola finanza esterna, purché ciò sia idoneo ad incrementare “in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della domanda”, e ciò seppure a soddisfazione, ai sensi di quanto previsto dal terzo comma di detto articolo, soltanto parziale e pur sempre contenuta delle pretese economiche avanzate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Col decreto con cui il giudice, se la domanda risulta ammissibile, dichiara aperta la procedura di concordato minore, viene, tra le altre cose, assegnato ai creditori ex art. 78, secondo comma, lettera c), C.C.I. un termine di trenta giorni per far pervenire all'OCC una dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta e per le eventuali contestazioni, onde deve essere considerata inammissibile e, dunque, tamquam non esset, l'attivazione tardiva di un creditore volta a precisare l'ammontare del relativo credito che sia formulata dopo tale termine, laddove risulti che abbia ricevuto, come da prova documentale, la richiesta di precisazione di quello ben prima del deposito della domanda di concordato minore e che abbia altresì ricevuto, come da notifiche in atti, la comunicazione del piano e della proposta, nonché del termine di cui sopra; ne consegue che non v'è la necessità in tal caso di modificare la proposta e ciò sia in quanto la proposta integrativa non è prevista dalla legge dopo la fase di voto, sia in quanto i creditori si sono espressi con riferimento ad un piano diversamente formulato e che, pertanto il giudice omologa il concordato nella versione già sottoposta al voto dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32524/CrisiImpresa?Ancora-sul-concordato-minore-con-sola-finanza-esterna

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