Tribunale di Firenze – Concordato preventivo: i comportamenti posti in essere dal debitore nel corso della procedura che violano il dovere di agire secondo buona fede e correttezza vanno tenuti distinti dagli atti in frode di cui all'art. 106 C.C.I.

Tribunale di Firenze, Sez. V civ. - Concorsuale, 08 gennaio 2025 – Pres. Maria Novella Legnaioli, Rel. Cristian Soscia, Giud. Rosa Selvarolo.
Concordato preventivo - Condotte poste in essere dal debitore – Violazione del dovere di tenere un comportamento connotato da buona fede e correttezza – Condotta da tenersi distinta da quella consistente nel compimento di atti in frode - Conseguenze differenti che ne derivano.
Con riferimento ad alcune condotte, poste in essere, in violazione del disposto dell'art. 4 C.C.I. (che prevede che in particolare il debitore deve agire secondo buona fede e correttezza in tutte le fasi delle procedure di regolazione della crisi) dall'amministratore unico di una società ammessa alla procedura di concordato preventivo, condotte contrastanti con il principio di prudenza e con il prioritario interesse dei creditori per aver provocato uscite finanziare (non concordate preventivamente con il commissario giudiziale) eccessive a danno di quelli, le stesse, se poi portate all’attenzione del commissario giudiziale e dei creditori garantendo così un consenso informato, vanno tenute distinte dagli atti in frode previsti dall'art. 106 C.C.I. che consistono in omissioni o esposizioni distorte che alterino la percezione dei creditori sulla proposta rischiando di compromettere il regolare svolgimento della procedura concordataria e che quindi possono essere sanzionati con la sua revoca, Pertanto, tali condotte richiedono solamente che vengano disposte misure correttive e di controllo per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe o che, in sede di omologa, vengano prescritti obblighi informativi puntuali a carico dell’organo amministrativo in relazione a spese e pagamenti, unitamente a controlli più stringenti da parte del commissario giudiziale, inclusa l’introduzione di pareri obbligatori per spese che superino una determinata soglia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di deficit informativo riscontrato dal commissario giudiziale in sede di concordato preventivo da considerarsi alla stregua di atto in frode ai fini dell'applicabilità del disposto dell'art. 173 L.F., cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 10 Ottobre 2019, n. 25458 https://www.unijuris.it/node/5103 e 13 aprile 2022, n. 12115 ,https://www.unijuris.it/node/6269].