Corte di Cassazione (30254/2024) – Revocabilità in quanto anomalo del pagamento eseguito da un terzo in periodo sospetto, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 novembre 2024, n. 30254 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Azione revocatoria fallimentare di pagamenti anomali effettuati in periodo sospetto - Pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo - Valutazione oggettiva che depone nel senso della sua anormalità - Irrilevanza della convinzione del creditore che il solvens abbia usato denaro proprio.
In tema di revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro; ne consegue che non può certamente ritenersi tale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l'utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio. (Massima Ufficiale)
[in tema di valutazione della anormalità o normalità dei pagamenti al fine di stabilirne la revocabilità, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2023, n. 17949 https://www.unijuris.it/node/7146; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 maggio 2022, n. 14316 https://www.unijuris.it/node/6379; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2020, n. 13165 https://www.unijuris.it/node/5499; Cassazione civile, Sez. I, 31 Marzo 2016, n. 6282 https://www.unijuris.it/node/3953 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 28 settembre 2021, n. 26241 https://www.unijuris.it/node/5849; in tema di prova per presunzione semplice, nell'ipotesi in particolare di pagamenti anomali e nelle altre previste dall'art. 67, primo comma, L.F., della conoscenza dello stato d'insolvenza in capo all'accipiens, che per vincerla é eventualmente tenuto a dimostrare il contrario: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 maggio 2023, n. 14390 https://www.unijuris.it/node/7038 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 settembre 2024, n. 25166 https://www.unijuris.it/node/8109].