Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Deve escludersi la compatibilità di un piano squisitamente liquidatorio con la composizione negoziata.

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Data di riferimento: 
10/01/2025

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civ., 10 gennaio 2025 (Data della decisione) – Giudice Elisabetta Bernardel.

Composizione negoziata – Incompatibilità di un piano meramente liquidatorio – Istanza di conferma delle misure protettive e di riconoscimento di misure cautelari – Conseguente inaccoglibilità.

In presenza di precedenti giurisprudenziali contrasti, appaiono maggiormente condivisibili degli assunti sottesi all’orientamento giurisprudenziale di merito che esclude la conferma in sede di composizione negoziata delle misure protettive del patrimonio in ipotesi di un piano squisitamente liquidatorio, all’esito del quale non sussista una ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività, al cui perseguimento dette misure possano ritenersi strumentali. Difatti l’obiettivo del risanamento, perseguibile anche indirettamente mediante la cessione o l’affitto dell’azienda stessa, così come previsto espressamente dal secondo comma dell’art. 12 C.C.I., in coerenza con la disciplina attualmente vigente in ambito di concordato preventivo, non può che essere perseguito con soli strumenti che consentano la conservazione dei valori aziendali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32539/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Santa-Maria-Capua-Vetere-sulla-prospettazione-di-un-piano-liquidatorio-nella-composizione-negoziata

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-10-gennaio-2025-est-bernardel

[in relazione ai contrastanti precedenti come richiamati sul punto, cfr. in questa rivista in senso conforme: Tribunale di Pavia, 08 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/7965 e Tribunale di Bergamo, 15 marzo 2022 https://www.unijuris.it/node/6251, e in senso difforme: Tribunale di Perugia, 15 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/7891].

[questo il testo dell'art. 12, secondo comma, C.C.I., come nell'ultima parte modificato dal D.Lgs. 136/2024 così da rendere più comprensivo il riferimento al trasferimento aziendale come forma di continuità indiretta: “L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1 (di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza dell'imprenditore commerciale o agricolo), anche anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.”]

[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza