Tribunale di Pordenone - Articolo 1 lettera b) della legge fallimentare e ricavi lordi relativi a periodo inferiore all'anno.

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Data di riferimento: 
04/11/2010

Tribunale di Pordenone, 4.11.2010
dr. Francesco Pedoja Presidente
dr. Martina Gasparini Giudice
dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

L'art. 1 lett. b) l.f. prevede la fallibilità di imprese che abbiano realizzato anche in uno solo dei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila e, poiché quello relativo ai ricavi è un dato di flusso assunto dal legislatore con riferimento al periodo annuale normalmente pari alla durata dell'esercizio sociale, ove l'esercizio abbia, nel caso concreto, avuto durata inferiore, i ricavi conseguiti in detto periodo vanno ragguagliati ad anno. (G.F. - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]