Tribunale di Udine – Concordato minore: inammissibilità della richiesta di misure protettive presentata con separato ricorso.

Tribunale di Udine, 16 gennaio 2025 – G.D. dott.ssa Annalisa Barzazi
Concordato minore – Misure protettive – Ricorso separato – Inammissibilità.
In tema di concordato minore deve ritenersi inammissibile la domanda di concessione delle misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII, presentata con separato ricorso, in considerazione della specialità della disposizione in materia di concordato minore che prevede che le misure protettive possano essere concesse soltanto con il decreto di apertura della procedura. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala la recente modifica normativa, introdotta dal D.lgs. n. 136/2024, che ha riguardato l’art. 78, II° comma let. d): “su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.]