Corte di Cassazione (32782/2024) – La cessione di credito da parte di soggetto poi fallito che sia stata regolarmente notificata al debitore è opponibile alla procedura ma, in presenza dei necessari presupposti, può risultare revocabile.

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Data di riferimento: 
16/12/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 dicembre 2024, n. 32782 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Cosmo Crolla.

Cessione di credito verso terzi – Perfezionamento anteriore al fallimento del cedente – Avvenuta notifica al debitore ceduto secondo la normativa codicistica – Inapplicabilità del regime ex art. 5 e 7 della L.52/1991 che la considera inopponibile al fallimento – Revocabilità possibile in presenza dei necessari presupposti.

Lo speciale regime di inopponibilità al fallimento del cedente della cessione del credito verso terzi, previsto dagli artt. 5 e 7 della legge n. 52 del 1991, non si estende agli atti traslativi del credito notificati al debitore ceduto secondo le modalità previste dalla normativa codicistica, potendo tali forme di cessione, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 2, L. fall., essere contestate dal curatore con il rimedio della revocatoria fallimentare. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-16-dicembre-2024-n-32782-pres-ferro-est-crolla

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/32594/cookiePolicy

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: