Corte di Cassazione (1718/2025) – Ammissione al passivo: presupposti di riconoscibilità ad una cooperativa o consorzio agrari del privilegio di cui al n. 5 bis dell'art. 2751-bis c.c. e di quello, quali creditori istanti, ex 2755 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 gennaio 2025, n. 1718 – Pres, Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla.
Fallimento – Stato passivo – Credito di cooperativa o consorzio agrari – Riconoscibilità del privilegio ex art. 5 bis dell'art. 1751 bis c.c. - Presupposti soggetti ed oggettivi necessari – Onere della prova.
Fallimento – Stato passivo – Creditore istante – Presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2755 c.c.per spese di giustizia.
Il privilegio di cui al n. 5 bis dell'art. 2751-bis c.c. non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma anche sulla natura oggettiva del credito, vale a dire sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore. Pertanto la tutela creditizia privilegiata non solo abbraccia la vendita dei prodotti che siano riconducibili all'attività dei soci della cooperativa, quale che sia l'entità del loro apporto lavorativo personale, e l'attività di trasformazione delle imprese consorziate, ma può anche estendersi ad operazioni commerciali caratterizzate da acquisti presso terzi di prodotti destinati ad essere rivenduti, se tali attività siano funzionali allo scopo mutualistico, purché, trattandosi di operazioni corrispondenti ad atti di mercato posti in essere a scopo di lucro, sia dimostrato il nesso di funzionalità con la finalità cooperativa (precedenti principi di diritto). [nello specifico, la Corte ha confermato la decisione del giudice del merito in quanto il creditore opponente non aveva né provato che tutto il latte vaccino venduto fosse stato prodotto da imprenditori agricoli soci, né la sussistenza del nesso di strumentalità con le finalità di cooperativa degli atti di vendita posti in essere].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. nonchè 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute, atteso il sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura concorsuale. (Nella specie, la S.C. ha tuttavia, in concreto, escluso la natura privilegiata del credito a favore del creditore che aveva proposto istanza di fallimento quando il debitore era già stato raggiunto da una precedente ed analoga domanda). (Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha precisato che, in assenza di prova della preventiva rinuncia da parte del creditore o del rigetto della sua domanda, il credito del nuovo creditore istante non poteva ritenersi assistito da privilegio; una tale iniziativa, laddove la precedente istanza non risultasse, viceversa, ancora essere stata scrutinata poteva essere ammessa al passivo solo in chirografo perché sorretta da un mero suo interesse individuale e non anche da quello della massa dei creditori] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-gennaio-2025-n-1718-pres-terrusi-est-crolla
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, 21 ottobre 2010 n. 21652 https://www.unijuris.it/node/2487; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2016, n. 26949 https://www.unijuris.it/node/3817].