Tribunale di Pescara - Concordato semplificato: presupposto perché sia possibile modificare la proposta prima dell'udienza fissata per l'omologa. Contenuto delle verifiche che il Tribunale è chiamato a compiere ex art. 25 sexies, comma 5, C.C.I.

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Data di riferimento: 
27/01/2025

Tribunale Ordinario di Pescara, Sez. civ. Settore procedure concorsuali, 27 gennaio 2025 – Pres. Elio Bongrazio, Rel. Daniela Angelozzi, Giud. Federica Colantonio.

Concordato semplificato – Udienza fissata per l'omologazione della proposta – Possibilità per il debitore di anteriormente modificarla – Presupposto necessario.

Concordato semplificato – Omologazione – Verifiche che il Tribunale è chiamato a compiere - Primo presupposto – Ritraibilità di un risultato quantomeno equivalente rispetto alle ipotesi liquidatorie – Modalità di esecuzione di quel raffronto - Ipotesi in cui sia prevista una gestione temporanea dell'attività – Condizione richiesta perché risulti ammissibile – Stessa ulteriore verifica da eseguirsi anche in quel caso.

Concordato semplificato – Omologazione – Verifiche che il Tribunale è chiamato a compiere - Ulteriore necessario presupposto – Assicurazione di utilità a ciascun creditore – Criterio per ritenerne la sussistenza – Non necessità che sia garantita una soglia minima di soddisfazione - Analogia col concordato preventivo.

Sebbene non espressamente previsto dalla disciplina contenuta nell’art. 25 sexies C.C.I., per certi versi da considerarsi a parere del Tribunale lacunosa, deve ritenersi consentito al debitore di modificare la proposta di concordato semplificato prima dell’udienza calendarizzata per l’omologa qualora ciò si sia reso necessario a seguito del verificarsi di fatti sopravvenuti (nella specie, riduzione del debito fiscale privilegiato a seguito di sgravio e aumento delle disponibilità liquide, oltre che rivalutazione dei beni messi a disposizione dei creditori). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il Tribunale, con il decreto di omologa di un concordato semplificato, è chiamato a verificare che, ex art. 25 sexies, comma 5, C.C.I., la proposta, oltre ad assicurare un’utilità a ciascun creditore, non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alle aspettative di soddisfo ritraibili dalla liquidazione giudiziale (ora, ex d.lgs. 136/2024, anche dalla liquidazione controllata), secondo una comparazione della «utilità» conseguibile che risulti almeno equivalente a quella che potrebbe ricevere da un ipotetico ed alternativo scenario di riparto in liquidazione giudiziale. Non si tratta di una valutazione comparativa di mera convenienza economica rispetto alla liquidazione, cioè di una marginalità differenziale netta (tra maggiori realizzi e minori spese) positiva ed incrementativa, bensì, di una prestazione non deteriore, con un risultato quantomeno equivalente. Analoga valutazione, sentito il parere dell'Ausiliario, deve essere effettuata dal Tribunale nel caso in cui, come nello specifico, la proposta preveda non solo una cessione, anche frazionata, dei beni ma anche una gestione temporanea ed in continuità diretta dell'attività esercitata dal proponente, al fine di massimizzare i flussi disponibili per la soddisfazione del ceto creditorio. Quanto alla perimetrazione del concetto di utilità da assicurarsi a ciascun creditore, dal raffronto con la previsione dell'art. 84, comma 3, C.C.I., che in materia di concordato preventivo richiede “un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”, può desumersi che l'utilità in parola possa prescindere da un pagamento o da una minor spesa e risolversi in un qualche diverso vantaggio per il creditore, ad esempio nella salvaguardia di un rapporto in corso di esecuzione, che con l'apertura della liquidazione giudiziale verrebbe meno. Questa conclusione trova significativo conforto nella disciplina del concordato semplificato che, pur appartenendo alla categoria dei concordati liquidatori, non prevede alcuna soglia minima di soddisfazione dei creditori, con la conseguenza che la proposta non potrà di per sé solo essere rigettata in ragione del valore economico della stessa, purché vengano rispettati gli altri due presupposti, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità, appunto nel senso su indicato, per ciascuno dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32598/CrisiImpresa?Concordato-semplificato-equivalente-alla-liquidazione-giudiziale-ma-con-finanza-esterna

[con riferimento alla seconda massima, ultima parte, in tema di presupposti perché anche una prosecuzione temporanea dell'attività risulti ammissibile, cfr. in questa rivista: Tribunale di Siena, 09 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6694].

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza