Corte di Cassazione (815/2025) – Fallimento: modalità di quantificazione del compenso spettante ad un avvocato che ha assistito la curatela in sede di ammissione al passivo in altro fallimento.

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Data di riferimento: 
19/12/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2024 (data della pronuncia), Ord. 815/2025 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento – Compenso spettante ad un legale della curatela – Assistenza prestata in sede di ammissione al passivo in altro fallimento – Modalità di quantificazione.

In difetto di una normativa tariffaria che ratione temporis lo disciplini specificamente (e cioè il D.M. n. 55/2018, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal D.M. n. 147/2022, che ha invece introdotto la tabella 20 bis in tema di “accertamento del passivo”), nel giudizio di verificazione dello stato passivo il compenso (non pattuito in forma scritta) spettante al difensore della curatela fallimentare, che di quello si sia avvalso in sede di ammissione al passivo in altro fallimento, dev’essere determinato, in sede di liquidazione da parte (art. 1 del d.m. n. 55 cit.) del giudice delegato al Fallimento (art. 25, comma 1°, n. 4, L.F.), secondo i parametri previsti dalla tabella 2 per i “Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale”, avendo, cioè, riguardo (come confermato sul punto dalla tabella 20 bis cit.) alle distinte fasi, ivi previste (se e nella misura in cui le stesse siano rinvenibili nel giudizio così come si è effettivamente svolto: art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 cit.), di “studio della controversia, “introduttiva del giudizio”, “istruttoria e/o di trattazione” e “decisionale” nonché all’entità della domanda (nonché, se del caso, al valore effettivo della stessa: art. 5, commi 2 e 3, d.m. n. 55 cit.), non della tabella 20. “Procedimenti per dichiarazione di fallimento”, né della tabella ‘7 “Procedimenti di volontaria giurisdizione”, in quanto il procedimento di ammissione al passivo è assimilabile, sia pure con gli adattamenti imposti dal carattere sommario della cognizione, ad un giudizio contenzioso (artt. 94 e 95, comma 1° e comma 3°, L.F..) a cognizione piena (artt. 95, comma 3°, e 96, comma 1°, L.F.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: