Corte d’Appello di Firenze – Vari aspetti del concordato semplificato: natura liquidatoria ed esclusione della continuità aziendale quale aspetto principale della proposta, verifica della buona fede e correttezza da parte del Tribunale e limite di durata.

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Data di riferimento: 
06/02/2025

Corte d’Appello di Firenze, 06 febbraio 2025 – Presidente dott. Ludovico Delle Vergini, Consigliere relatore dott. Fabrizio Nicoletti

Concordato semplificato – Natura liquidatoria – Esclusione continuità aziendale quale aspetto principale del piano.

Concordato semplificato -Presupposti – Trattative secondo buona fede e correttezza – Collaborazione con gli organi della Procedura - Verifica del Tribunale.

Concordato semplificato – Durata – Limite temporale – Continuità aziendale finalizzata.

Il concordato semplificato ha natura esclusivamente liquidatoria, come si evince dalla rubrica dell’art. 25 sexies CCII (“Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”). E’, quindi, escluso che la continuità possa costituire l’aspetto saliente della proposta, neppure al fine di ottenere la liquidità necessaria per il pagamento dei creditori, dovendo questa necessariamente pervenire dalla vendita del compendio aziendale. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

Presupposto per poter presentare la domanda di concordato semplificato è che sia stata esperita la procedura di composizione negoziale della crisi, che l’esperto, nella relazione finale, abbia dichiarato che le trattative si erano svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non siano praticabili. Per quanto l’art. 25 sexies CCII si limiti ad affermare che la proposta di concordato può essere avanzata “quando l’Esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede”, il Tribunale non può limitarsi a prendere atto dell’affermazione dell’Esperto, dovendo valutare in concreto l’esistenza di tale prerequisito, non potendo essere attribuito a tale soggetto il potere assoluto di stabilire se un imprenditore possa o meno usufruire della procedura. Il concetto di correttezza e buona fede, poi, ricomprende anche la fattiva collaborazione dell’imprenditore con gli organi della procedura. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala che la normativa in materia ha subito delle modifiche con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter): art. 25 sexies, I° comma: “Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che decorre trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l’articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.]

Pur non venendo prevista una durata massima, l’ambito temporale previsto dalla proposta dovrà evidentemente essere limitato al periodo necessario per procedere alla liquidazione dei beni, compatibilmente con l’esigenza di raggiungere la maggiore capitalizzazione possibile. In quest’ottica, quindi, è possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una continuità dell’azienda, ma la gestione dovrà essere limitata all’ordinaria amministrazione, nell’ottica di non disperdere il patrimonio aziendale. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32860/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-non-%C3%A8-ammissibile-una-proposta-che-assegni-prevalenza-alla-continuit%C3%A0-aziendale

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32881/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-verifica-del-tribunale-su-correttezza-e-buona-fede-nonostante-il-diverso-parere-dell%E2%80%99esperto 

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32871/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-durata-massima-del-piano-e-continuit%C3%A0-aziendale 

[Cfr in questa rivista, in merito alla prima massima: Tribunale di Genova, 01 agosto 2024 (data di decisione), in https://www.unijuris.it/node/8079, Tribunale Torino, 4 gennaio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7616, Tribunale Trieste, 14 dicembre 2023, Pres. Picciotto, Est. Venier in https://www.unijuris.it/node/7535. Con riferimento alla seconda: Corte di Appello di L'Aquila, 10 ottobre 2024, in https://www.unijuris.it/node/8045]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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