Corte di Cassazione (4650/2025) – Fallimento: in sede di insinuazione al passivo il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. può essere riconosciuto al professionista creditore solo a fronte di prestazioni svolte in tale veste.

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Data di riferimento: 
21/02/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2025, n. 4650 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento – Avvocato – Prestazioni svolte nella veste di mediatore – Insinuazione al passivo del credito al compenso maturato per quelle – Non riconoscibilità del privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Ragione sottostante.

In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti, presuppone che il credito sia maturato non per lo svolgimento di qualsiasi attività che dia diritto ad un compenso, ma soltanto per quelle che essi sono abilitati a svolgere, in ragione dello statuto normativo cui sono assoggettati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il privilegio per l'attività di mediazione di fatto svolta da un avvocato). (Massima Ufficiale) [nello specifico, un avvocato aveva svolto un'attività di mediazione sportiva a favore di una società calcistica poi fallita con la quale aveva in precedenza concluso una transazione quanto alla misura del compenso dovutogli che quella società non aveva potuto rispettare entro il termine convenuto essendo antecedentemente stata dichiarata fallita, onde la Corte ha confermato non solo che tale accordo quanto all'ammontare del credito dovuto doveva considerarsi valido essendo l'inadempimento della società imputabile a quella causa, ma ha altresì confermato, per la ragione di cui sopra, che non avrebbe potuto essere ammesso al passivo in privilegio come da richiesta formulata da quel legale in sede di insinuazione al passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32885/CrisiImpresa?Privilegio-ex-art.-2751-bis-n.-2-c.c.-solo-per-le-prestazioni-professionali-in-senso-stretto

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-21-febbraio-2025-n-4650-pres-pazzi-est-dongiacomo

[circa la non esperibilità dell'azione risolutiva di un contratto dopo la dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente, come anche dell'impossibilità da parte della di lui controparte di avvalersi di una clausola risolutiva presente nel contratto in precedenza con lo stesso concluso allorché ancora in bonis, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 settembre 2024, n. 23462 https://www.unijuris.it/node/8075].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: