Tribunale di Bologna - Composizione negoziata: rigetto della domanda di conferma di misure protettive perché proposta tardivamente e sorte delle misure cautelari contestualmente richieste.

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 20 marzo 2025 (data della pronuncia) – Giudice Antonella Rimondini.
Composizione negoziata – Istanza di conferma delle misure protettive – Rigetto perché non rispettosa della tempistica prevista dall'art. 19, primo comma, C.C.I. - Sorte delle misure cautelari contestualmente richieste - Motivo del possibile loro mancato riconoscimento.
Con riferimento ad una domanda ex art. 19, primo comma, C.C.I. di conferma delle misure protettive tipiche del patrimonio già richieste ai sensi dell'art. 18 C.C.I. ed alla contestuale richiesta di riconoscimento di misure cautelari/protettive atipiche, si deve ritenere che, laddove tali domande siano proposte non “entro il giorno successivo” alla pubblicazione dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese e tale ritardo abbia determinato la inefficacia sopravvenuta delle precedenti misure protettive, la richiesta di quelle ulteriori misure, seppure potenzialmente astrattamente ammissibile anche in presenza dell’inefficacia delle misure protettive e pertanto non preclusa ex se, possa non venir accolta laddove, come nel caso specifico, formulata in termini generici e strettamente connessa alla protezione automatica già venuta meno. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)