Tribunale di Enna – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: reintroduzione della moratoria biennale per i crediti privilegiati e valutazione del termine sotto il profilo della convenienza del piano.

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Data di riferimento: 
07/02/2025

Tribunale di Enna, 07 febbraio 2025 (data di decisione) – G.D. dott. Davide Naldi

Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Correttivo Ter – Moratoria biennale – Pagamento crediti privilegiati – Valutazione della convenienza del piano.

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il correttivo ter del Codice della Crisi ha (re)introdotto la moratoria biennale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Qualora il termine previsto si intendesse a pena di inammissibilità, si ritiene che verrebbe eccessivamente frustrato l’istituto, che è finalizzato a consentire al debitore di superare la crisi attraverso un piano sostenibile. È allora preferibile ritenere che il termine in questione debba essere valutato più sotto il profilo della convenienza dell’accordo – e ciò anche ai fini di cui all’art. 70 comma 7 CCII – piuttosto che sotto quello dell’ammissibilità, atteso che i creditori, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono loro corrisposte le somme, hanno comunque la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, fornendo al giudice tutti gli elementi per la decisione. Tale conclusione è stata peraltro seguita anche dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce con riferimento alla moratoria annuale prevista dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 (Cass. 17834/2019; Cass. 17391/2020). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnala appunto la modifica normativa, introdotta con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter), all’art. 67, IV° CCII: “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.”]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32920/CrisiImpresa?Procedura-del-consumatore%3A-la-moratoria-ultrabiennale-non-%C3%A8-questione-di-ammissibilit%C3%A0

[Cfr in questa rivista: Tribunale di Brindisi, Settore Esecuzioni Concorsuali, 18 marzo 2023, in https://www.unijuris.it/node/6908; Corte di Cassazione, Sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391, in https://www.unijuris.it/node/5299; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza