Tribunale di Vercelli – Liquidazione giudiziale: il sindaco che sia venuto meno ai suoi doveri di vigilanza per aver provveduto a segnalare in ritardo lo stato di crisi societario di cui era a conoscenza, non ha diritto al compenso.

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Data di riferimento: 
14/03/2025

Tribunale di Vercelli, Sez. civ. Settore fallimentare, 14 marzo 2025 (data della pronuncia) – Pres. Michela Tamagnone, Rel. Edoardo Gaspari, Giud. Claudia Gentili.

Società sottoposta a liquidazione giudiziale - Stato passivo e opposizioni – Sindaco unico della stessa – Istanza di insinuazione al passivo del proprio compenso – Eccezione di inadempimento sollevata dal curatore – Riscontrato ritardo nell'effettuazione delle situazioni di allerta – Rigetto della domanda – Decisione confermata in sede di opposizione in assenza di prova contraria.

I sindaci, come tenuti al rispetto dei principi di corretta amministrazione secondo la diligenza professionale ex art. 1176 secondo comma, c.c., non esauriscono l’adempimento dei propri compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge; ciò in quanto il dovere di vigilanza che sugli stessi incombe, come configurato in modo ampio dall'art. 2403 c.c., non è circoscritto all’operato degli amministratori e non solo si estende al regolare svolgimento dell’intera gestione sociale in funzione della tutela dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali, né riguarda solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori (essendo conferito ai componenti del relativo collegio il potere - dovere di chiedere notizie sull’andamento generale e su specifiche operazioni quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione), ma include anche l’obbligo di adottare e ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione a fronte di segnali d'allarme, in presenza dei quali deve provare di non aver avuto alcuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutti gli atti, sollecitazioni, richieste, richiami, indagini, sino alle denunce alle autorità civile e penale. [nello specifico il Tribunale ha pertanto rigettato l'opposizione allo stato passivo proposta dal sindaco unico e revisore legale della società fallita che aveva richiesto l’ammissione al passivo in via privilegiata del proprio compenso professionale, in quanto ha confermato che giustamente la curatela aveva sollevato nei suoi confronti una eccezione d'inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., cui il giudice delegato si era poi attenuto respingendo quell'istanza, ciò in ragione del ritardo con cui, pur in presenza di una situazione di crisi da lui conosciuta manifestatasi da anni, quel professionista aveva, venendo meno ai suoi doveri di vigilanza, proceduto, quando oramai quella situazione era divenuta irreversibile, ad effettuare le segnalazioni di allerta di cui agli artt. 25 octies e 25 undecies C.C.I. vanificandone l'effetto anticipatorio volto a scongiurare il dissesto societario poi sfociato, a fronte di apposita richiesta, nella liquidazione giudiziale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32925/CrisiImpresa?Inadempimento-del-sindaco-per-mancata-vigilanza-sull%E2%80%99andamento-della-societ%C3%A0-in-crisi-e-ritardo-nella-segnalazione-d%E2%80%99allerta#google_vignette

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-vercelli-17-marzo-2025-pres-tamagnone-est-gaspari

[in tema di eccezione di omessa vigilanza da parte del sindaco di società fallita sollevata dal curatore a seguito della domanda di insinuazione al passivo del credito per compenso spettantegli da quello proposta, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 febbraio 2024, n. 3922 https://www.unijuris.it/node/7664; in tema di eccezione di inadempimento in particolare sollevata dalla curatela nei confronti di un professionista che si era insinuato al passivo in sede fallimentare per inesatto inadempimento del compito affidatogli nel corso di un precedente concordato preventivo dichiarato inammissibile: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 luglio 2024, n. 18587 https://www.unijuris.it/node/8006; in situazioni analoghe in tema di onere della prova: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989; Cassazione., Sez. 1, 24 gennaio 2024, n. 2350 https://www.unijuris.it/node/7597 e Cassazione civile, Sez. I, 23 Settembre 2016, n. 18705 https://www.unijuris.it/node/3479].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza