Corte di Cassazione (7830/2025) – Il privilegio che la committente ha acquisito nei confronti dell'appaltatrice fallita pagandone i dipendenti non si estende nei confronti della società che aveva prestato garanzia a favore della stessa.

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Data di riferimento: 
24/03/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 marzo 2025, n. 7830 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Fallimento di società appaltatrice – Società committente - Pagamento dei debiti che la fallita aveva nei confronti dei dipendenti – Conseguente surroga in privilegio nei diritti di quelli – Intervenuto fallimento anche di società terza che aveva prestato garanzia a favore dell'appaltatrice - Credito che la committente vanta a tale titolo nei suoi confronti - Natura chirografaria e non privilegiata. - Fondamento.

La surrogazione della committente, che ha eseguito il pagamento dei debiti della società appaltatrice verso i suoi dipendenti, determina il subingresso della stessa a titolo particolare nelle pretese privilegiate dei dipendenti verso la loro società datrice fallita, beneficiando delle relative garanzie personali; tale subingresso ha, tuttavia, effetti giuridici differenti, dal punto di vista della natura chirografaria o privilegiata del credito, in ragione della differente causa del credito che il solvens ha acquisito e che a) per un verso, nei confronti della datrice di lavoro ha carattere privilegiato; b) per altro verso, il distinto credito avente il proprio fondamento causale non nel rapporto di lavoro subordinato, ma nell’obbligazione di garanzia, in assenza di specifica attribuzione normativa, ha carattere chirografario. (Fattispecie nella quale, dopo il fallimento all’estero della società appaltatrice e quello della sua controllante avente sede in Italia, la committente è stata ammessa al passivo della prima in privilegio ed allo stato passivo della seconda, in forza della fideiussione che aveva prestato in favore della controllata, in via chirografaria). (Massima Ufficiale) [La Cassazione ha chiarito che, contrariamente a quando ritenuto dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, il privilegio che la committente aveva acquisito ex art. 2745 c.c. nei confronti della società appaltatrice fallita a seguito del pagamento dei suoi lavoratori, nei cui diritti si era in tal modo surrogata, non poteva considerarsi parimenti trasferito, a seguito di ciò, in assenza di esplicita previsione legale anche nei confronti della società, anch'essa poi parimenti fallita, che aveva prestato garanzia a favore dell'appaltatrice, trattandosi di credito distinto non originato dal rapporto di lavoro ma derivante da obbligazione contrattualmente assunta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-marzo-2025-n-7830-pres-ferro-est-dongiacomo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32932/CrisiImpresa?Surrogazione-del-garante-e-privilegio-lavoristico%3A-limiti-alla-traslazione-del-privilegio-su-obbligazioni-di-garanzia

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: